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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29561/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di due dipendenti, assunti originariamente con contratto di formazione e lavoro da una società del settore autoferrotranviario e poi transitati, attraverso successivi passaggi aziendali, alle dipendenze della società ricorrente, a percepire il c.d. "terzo elemento contrattuale" previsto dal c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25 luglio 1997. I lavoratori avevano già ottenuto in un precedente giudizio, definito con sentenza irrevocabile, il riconoscimento del diritto a mantenere tale emolumento nei confronti del datore originario. La Corte d'appello aveva ritenuto che il passaggio aziendale integrasse una cessione del contratto ex art. 1406 c.c., con conservazione dell'anzianità di servizio maturata e conseguente spettanza della voce retributiva anche presso il nuovo datore; aveva inoltre escluso la prescrizione dei crediti retributivi nel periodo di svolgimento del rapporto per mancanza di stabilità reale. La società ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi: 1) ha contestato la qualificazione del "trasloco per cambio" come cessione del contratto, sostenendo che potesse trattarsi di un nuovo rapporto di lavoro o, in subordine, di una novazione parziale; ha inoltre dedotto l'irrilevanza, nei propri confronti, del giudicato formatosi solo verso il datore originario; 2) ha denunciato la violazione delle norme sul computo dell'anzianità e della disciplina collettiva, sostenendo che il terzo elemento non sia legato all'anzianità e che la clausola collettiva non fosse discriminatoria; 3) ha sostenuto che l'art. 4 c.c.n.l. 25.7.1997 non si riferisse ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i quali non avevano mai percepito l'emolumento che la norma mirava a preservare; 4) ha contestato la sospensione della prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto di lavoro dopo l'intervento della l. n. 92 del 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, sotto la veste del vizio di sussunzione, mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla natura del passaggio aziendale, accertamento che aveva valorizzato il pieno riconoscimento dell'anzianità, l'assenza di prova di un nuovo rapporto e la continuità sostanziale del rapporto. Ha quindi ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come cessione del contratto, con conseguente trasferimento della posizione lavorativa e delle utilità collegate all'anzianità già maturata. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti nella parte in cui presupponevano che i lavoratori non avessero mai percepito il terzo elemento, ma la Corte ha comunque precisato, in correzione della motivazione, che l'orientamento più recente sulla legittimità della soppressione del terzo elemento per i lavoratori in CFL non era decisivo nel caso concreto, perché qui esisteva un giudicato irrevocabile che aveva già riconosciuto ai due lavoratori il diritto a conservare tale voce retributiva nei confronti del datore originario; per effetto della cessione del contratto, tale diritto si è trasferito anche nei confronti del cessionario. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato alla luce del principio secondo cui, in mancanza di stabilità reale del rapporto, per i crediti non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, lett. c), R.D. 148/1931

    traslochi "per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste"

    La norma disciplina il trasferimento del personale tra aziende del settore; nel caso concreto è stata letta, in combinazione con l'art. 1406 c.c., come fattispecie compatibile con la cessione del contratto quando dal complesso degli elementi fattuali emerga la continuità della posizione lavorativa.

  • art. 20, comma 3, R.D. 148/1931

    Richiamato insieme al comma 2 quale disciplina del trasferimento del personale nel settore autoferrotranviario.

  • art. 1406 c.c.

    La cessione del contratto è stata ritenuta configurabile nel passaggio del rapporto di lavoro, con trasferimento soggettivo del complesso di diritti e obblighi e conservazione degli elementi oggettivi essenziali del rapporto.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in via subordinata per sostenere una novazione parziale, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 111 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare l'opponibilità del giudicato formatosi nei confronti del datore originario.

  • art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, conv. in L. n. 863/1984

    "il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio"

    La disposizione è richiamata come base del principio per cui il periodo di CFL rileva ai fini dell'anzianità anche rispetto a istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva; nella decisione, però, il tema è risultato non decisivo per la soluzione del caso concreto a causa del pregresso giudicato favorevole ai lavoratori.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla prescrizione, in connessione con il tema della stabilità del rapporto.

  • artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.

    Applicati nel senso che, per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro se il rapporto non è assistito da stabilità reale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata pur mantenendo fermo l'esito di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel sindacato di legittimità, la denuncia di violazione di legge sulla sussunzione non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto: se la qualificazione giuridica presuppone un accertamento fattuale non contestato dai giudici di merito, la censura è inammissibile quando in realtà mira a rimettere in discussione quel fatto.
  • Nel trasferimento del rapporto di lavoro tra aziende, la qualificazione della vicenda come cessione del contratto dipende dalla sostanziale conservazione della posizione lavorativa e dal trasferimento del complesso di diritti e obblighi, potendo il riconoscimento dell'anzianità pregressa costituire indice rilevante di continuità del rapporto.
  • La cessione del contratto non impedisce che cedente, cessionario e lavoratore concordino modifiche al contenuto del rapporto; tali modifiche, però, non mutano di per sé la natura giuridica della vicenda se non si traducono in elementi incompatibili con la continuità del rapporto originario.
  • Un giudicato formatosi nei confronti del datore originario, se riferito a un diritto inerente al rapporto poi trasferito, può riflettersi sul cessionario quando il rapporto prosegua per effetto della cessione del contratto e il diritto accertato sia parte della posizione contrattuale trasferita.
  • In materia di crediti retributivi, quando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità reale, la prescrizione dei crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della disciplina di riforma decorre dalla cessazione del rapporto e non durante lo svolgimento dello stesso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreGiudicatoOnere della prova

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