Cassazione Civile, Ordinanza n. 29569/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva svolto attività nell'ambito di lavori socialmente utili presso un ente pubblico utilizzatore e, dopo un primo giudizio sfavorevole in tribunale, aveva ottenuto in appello solo il riconoscimento di un assegno integrativo calcolato sui minimi retributivi dell'area B, posizione economica B1. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia di lavori socialmente utili, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il diritto alla parità di trattamento economico e al pagamento delle voci retributive richieste, tra cui differenze retributive per mansioni superiori, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e trattamento di fine rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, l'utilizzazione in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato ma un rapporto speciale di matrice assistenziale, con coinvolgimento del lavoratore, dell'amministrazione pubblica beneficiaria e dell'ente previdenziale erogatore dell'assegno. Ne consegue che anche l'importo integrativo corrisposto dall'ente utilizzatore non ha natura retributiva ed è fissato dalla legge, sicché non può essere considerato ai fini del riconoscimento di emolumenti propri del lavoro subordinato come tredicesima, ferie non godute e TFR. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte resistente non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 bis, comma 2, d.l. n. 244/1981
Richiamato dal ricorrente come norma che, insieme alle altre disposizioni invocate, fonderebbe la pretesa alla parità di trattamento economico nei lavori socialmente utili.
art. 14, commi 3 e 4, d.l. n. 299/1994
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della non conformità a diritto del diniego delle rivendicazioni economiche.
art. 8, commi 2 e 3, L. n. 487/1992
Richiamato dal ricorrente come base normativa della pretesa economica dei lavoratori socialmente utili.
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 81/2000
Richiamato dal ricorrente quale norma posta a fondamento del diritto invocato alla parità di trattamento.
d.lgs. n. 468/1997, art. 8
La Corte lo interpreta nel senso che l'utilizzazione in lavori socialmente utili avviene nell'ambito di un rapporto speciale, di matrice assistenziale, e non di un rapporto di lavoro subordinato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di natura assistenziale che coinvolge il lavoratore, l'amministrazione pubblica utilizzatrice e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno.
- L'importo integrativo corrisposto dall'ente utilizzatore nei lavori socialmente utili, essendo determinato dalla legge e non dalle parti, non ha carattere retributivo e non può essere preso a base per il riconoscimento di istituti tipici del lavoro subordinato, quali tredicesima mensilità, ferie non godute e TFR.
- La pretesa alla parità di trattamento economico nei lavori socialmente utili non può essere estesa fino a trasformare il trattamento previsto per tali attività in un regime pienamente sovrapponibile a quello del lavoro subordinato.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, la Corte può rigettare il ricorso senza provvedere sulle spese.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29557/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29559/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29561/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29570/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29571/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29581/2023 del 25/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →