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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29557/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice assunta a tempo determinato presso ASP Laziosanità, poi subentrata alla Regione Lazio, che chiedeva la declaratoria di nullità o illegittimità di una determinazione del direttore generale del 1 agosto 2012. Tale atto, recependo una clausola del CCDI 2012/2015, escludeva dalla proroga dei contratti a termine il personale che avesse prestato servizio, dietro propria richiesta, in comando presso altre pubbliche amministrazioni. La lavoratrice sosteneva che l’esclusione non dovesse operare nei suoi confronti e chiedeva la proroga triennale del contratto, la partecipazione ai concorsi per la stabilizzazione e i conseguenti effetti economici e di carriera. La Corte d’appello aveva accolto in parte la domanda, interpretando la clausola restrittivamente, e la Regione ricorreva per cassazione con tre motivi: errata interpretazione della clausola del contratto decentrato e violazione delle norme sul comando e sul lavoro flessibile nel pubblico impiego; contrasto della decisione con i principi del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 97 Cost.; invasione della discrezionalità organizzativa dell’amministrazione mediante una pronuncia costitutiva. La lavoratrice resisteva e proponeva ricorso incidentale per omessa pronuncia sulle conseguenze economiche della pronuncia di merito, in particolare riammissione in servizio, retribuzioni maturate e ricostruzione di carriera.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Regione Lazio perché i motivi, pur formalmente riferiti a violazione dei canoni ermeneutici e delle norme di settore, in sostanza miravano a ottenere una diversa interpretazione della clausola del CCDI, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della lavoratrice, ritenendo infondata la censura di omessa pronuncia: la Corte d’appello, riconoscendo il diritto alla proroga e alla partecipazione ai concorsi di stabilizzazione, aveva implicitamente statuito sulla riammissione in servizio, mentre la domanda relativa alle retribuzioni non eseguite aveva natura risarcitoria e non retributiva, sicché non vi era omissione di pronuncia. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    I motivi che denunciano la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale sono scrutinabili solo se indichino un reale malgoverno delle regole ermeneutiche; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della clausola collettiva.

  • art. 56 d.P.R. 10 gennaio 1957

    Richiamato dalla Regione a sostegno della disciplina del comando nel pubblico impiego, ma la Corte non vi ravvisa un errore della sentenza impugnata tale da giustificare l’accoglimento del ricorso.

  • art. 1, comma 414, L. n. 228/2012

    Norma richiamata nel quadro della proroga dei contratti a termine nel pubblico impiego; la sua violazione non è ritenuta dimostrata nei termini richiesti per il giudizio di legittimità.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in relazione al lavoro pubblico contrattualizzato e ai limiti dell’azione amministrativa; non risulta violato nella sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Norma evocata per sostenere i limiti al ricorso a contratti flessibili nel pubblico impiego; la Corte non accoglie la censura della Regione.

  • art. 97 Cost.

    Invocato a sostegno della discrezionalità organizzativa e dei principi di buon andamento e imparzialità; la Corte esclude che la decisione di merito abbia illegittimamente invaso tale sfera.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia già deciso implicitamente sulla questione, come nel caso della riammissione in servizio conseguente al riconoscimento del diritto alla proroga.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 2 ALL. E, 4 e 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248

    Norme richiamate dalla Regione in tema di limiti alla pronuncia giudiziale sull’organizzazione amministrativa; la censura è stata ritenuta non decisiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile quando si risolve nella mera richiesta di una lettura alternativa della clausola, senza specificare in modo puntuale il vizio logico-giuridico dell’interpretazione seguita dal giudice di merito.
  • L’interpretazione di una clausola di contratto collettivo decentrato resta censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla corretta applicazione delle regole ermeneutiche, non potendo la Corte sostituire una propria valutazione di merito a quella del giudice territoriale.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, pur senza esprimersi in modo analitico su ogni conseguenza accessoria, contenga una statuizione incompatibile con la pretesa dedotta o la assorba implicitamente.
  • Nel rapporto di lavoro, la richiesta di somme corrispondenti alle retribuzioni non percepite per mancata esecuzione della prestazione può assumere natura risarcitoria, non retributiva, ove il rapporto non sia stato effettivamente eseguito nel periodo considerato.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, le censure fondate sui principi di organizzazione amministrativa e sulla discrezionalità dell’ente non sono accolte se non dimostrano che la pronuncia del giudice abbia realmente oltrepassato il perimetro del controllo giudiziale sull’atto o sulla clausola applicata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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