Cassazione Civile, Sentenza n. 13669/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sei avvisi di accertamento IMU per l'anno 2016 relativi a terreni che i ricorrenti dichiaravano essere terreni agricoli "posseduti e condotti" dai coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali e quindi esenti da IMU ai sensi dell'art. 1, comma 13, legge n. 208/2015. Il Comune negava l'esenzione per mancata presentazione della dichiarazione IMU; la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva rigettato l'appello ritenendo che l'esenzione richiedesse la dichiarazione comprovante la conduzione diretta (dato fattuale noto al solo contribuente). I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione sostenendo che per i terreni direttamente coltivati la normativa non prevede obbligo dichiarativo a pena di decadenza e, alternativamente, che le condizioni agevolative erano comunque già note al Comune (i ricorrenti avevano fruito della riduzione ICI negli anni precedenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione per accertamenti di fatto. La Corte ha stabilito che, a partire dall'anno 2016, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono esenti da IMU; ha altresì precisato che l'obbligo di presentare la dichiarazione sussiste solo se il dato rilevante non è desumibile dalla banca dati catastale o se il presupposto dell'esonero deriva da circostanze fattuali di cui l'ente impositore non abbia già conoscenza qualificata. Pertanto la questione sulla conoscenza del Comune e sulla persistenza della qualità dei contribuenti nel 2016 va verificata in sede di merito. Spese regolate in sede di rinvio.
Norme richiamate
legge n. 208/2015, art. 1 comma 13
A decorrere dall'anno 2016 [...] Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione [...]
Stabilisce l'esenzione IMU per il 2016 in poi per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; è la base normativa dell'agevolazione reclamata dai ricorrenti.
decreto-legge n. 223/2006, art. 37 comma 53
A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ... Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali ... rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI ... Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche ...
La disposizione ha prodotto la soppressione generalizzata dell'obbligo dichiarativo salvo casi eccezionali; la Corte la interpreta come presupposto per escludere l'obbligo di dichiarazione quando l'informazione è già in possesso dell'ente impositore o è desumibile dalle banche dati.
decreto-legge n. 201/2011, art. 13 (commi rilevanti)
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ... La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Stabilisce regole procedurali temporanee per la dichiarazione IMU; la Corte ricorda che la dichiarazione, ove dovuta, ha effetti per gli anni successivi se non intervenissero modifiche.
decreto ministeriale 30 ottobre 2012
Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria ... Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto. Punto 1.3: "l'obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune".
Il modello e le istruzioni chiariscono che l'obbligo di dichiarazione sorge solo per variazioni non conosciute dal Comune o non riscontrabili nelle dichiarazioni ICI pregresse; conferma l'interpretazione restrittiva dell'onere dichiarativo.
decreto legislativo n. 507/1992, art. 10 comma 4
Norma originaria che prevedeva la dichiarazione ICI; richiamata dalla giurisprudenza come riferimento storico rispetto alla soppressione dell'obbligo dichiarativo successiva.
decreto legislativo n. 463/1997, art. 3-bis
Disciplina le procedure telematiche e il modello unico informatico; rilevante per determinare quando gli elementi siano acquisibili telematicamente e, dunque, conoscibili dall'ente impositore.
Principio di leale collaborazione e buona fede nella disciplina tributaria; la Corte lo utilizza per sostenere che l'obbligo dichiarativo non deve persistere quando l'ente ha già conoscenza qualificata dei dati.
Massime di principio
- I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti da IMU a decorrere dall'anno 2016 (art. 1, comma 13, legge 208/2015).
- L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sussiste solo quando gli elementi rilevanti non siano desumibili dalla banca dati catastale o quando i presupposti dell'esenzione derivino da circostanze fattuali di cui l'ente impositore non abbia già conoscenza qualificata.
- La pregressa fruizione di riduzioni ICI da parte del contribuente può dimostrare che il Comune già era a conoscenza delle condizioni soggettive/oggettive del contribuente, escludendo l'onere di nuova dichiarazione per l'IMU, salvo verifica contraria.
- La dichiarazione, se dovuta e presentata, ha effetto anche per gli anni successivi (effetto ultrattivo) finché non intervengano variazioni nei dati dichiarati.
- In presenza di contestazioni sulla conoscenza da parte dell'ente o sulla persistenza delle condizioni soggettive, il tema è di fatto e va deciso in sede di merito: la Cassazione rinvia per accertamenti fattuali quando necessario.
- Il principio di leale collaborazione e buona fede nell'azione amministrativa attenua formalismi dichiarativi: l'onere formale non può pregiudicare il diritto all'agevolazione quando l'amministrazione è già in grado di conoscere i fatti rilevanti.
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