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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13625/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la convalida dell'accompagnamento coattivo sostenendo che, nell'udienza di convalida, aveva manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale. Ha dedotto violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 7 d.lgs. n. 25/2008 per non aver il Giudice di Pace verbalizzato e trasmesso la domanda al Questore per la registrazione e per non aver valutato gli effetti, ex diritto UE e giurisprudenza della CGUE, della manifestazione di volontà resa davanti a un'autorità pubblica competente ai sensi della Direttiva 2013/32/UE (art. 6). Si è contestata quindi l'omissione del necessario esame delle cause di inespellibilità e delle deroghe tassative previste dalla normativa interna.

La decisione

La Corte d'appello (Presidente Maria Acierno) ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Giudice di Pace abbia errato nel non verbalizzare e non trasmettere la domanda di protezione internazionale formulata in udienza, né nel non verificare se ricorressero le ipotesi tassative di deroga previste dall'art. 7 d.lgs. n. 25/2008. Il Collegio ha affermato i principi di diritto secondo cui il giudice di convalida deve ricevere e verbalizzare la domanda e trasmetterla tempestivamente al Questore; può, comunque, accertare la non genericità della domanda e richiedere chiarimenti, ma non può convalidare l'accompagnamento coattivo quando la domanda verbalizzata non rientri nelle ipotesi di deroga. Per tali ragioni ha cassato e annullato nel merito la convalida dell'accompagnamento coattivo e ha compensato le spese processuali nei due gradi.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    Norma sulle cause di inespellibilità richiamata per valutare se la domanda di protezione imponga l'esame di cause che impediscono l'espulsione; il Collegio la utilizza come riferimento per verificare effetti impeditivi dell'allontanamento.

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    Regola le espulsioni e l'accompagnamento alla frontiera, i termini per la convalida giudiziale e la possibilità di temporanea permanenza: la convalida giudiziale è necessaria perché l'accompagnamento costituisce limitazione della libertà personale.

  • art. 7 d.lgs. n. 25/2008 (attuazione Direttiva 2013/32/UE)

    Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32

    Stabilisce il principio del diritto a rimanere nello Stato durante l'esame della domanda e le eccezioni tassative (comma 2) che permettono comunque l'esecuzione dell'allontanamento. Il giudice di convalida deve verificare la ricorrenza delle eccezioni previste dall'art. 7 c.2 prima di poter convalidare l'accompagnamento.

  • art. 6 Direttiva 2013/32/UE (par. 1, secondo comma)

    La Direttiva dispone che la domanda di protezione può essere presentata anche ad altre autorità pubbliche non competenti per la registrazione e che queste autorità devono trasmetterla tempestivamente all'autorità competente; la Corte indica che anche le autorità giurisdizionali rientrano nel concetto di "altre autorità".

  • art. 9 Direttiva 2013/32/UE

    Riconosce il diritto del richiedente di rimanere nello Stato durante l'esame della domanda con alcune eccezioni; utile a confermare la protezione procedurale del richiedente.

  • art. 6 d.lgs. n. 142/2015

    Norma nazionale che disciplina la ricezione delle domande di protezione in sede di trattenimento e convalida, richiamata per i corretti effetti procedurali in caso di domanda presentata in udienza.

  • art. 8 Direttiva 2013/33/UE

    Stabilisce condizioni per il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale; richiamata per distinguere le condizioni applicabili al trattenimento da quelle più rigorose richieste per l'accompagnamento coattivo.

  • Giurisprudenza CGUE, causa C-36/20 PPU (sentenza VL, 27/06/2020)

    La Corte di Giustizia ha interpretato 'altre autorità' includendo autorità giurisdizionali che decidono su misure limitative della libertà, stabilendo che la manifestazione di volontà resa davanti a tali autorità conferisce la qualifica di richiedente e impone obblighi di trasmissione e attivazione di tutele materiali.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 222/2004

    Ha affermato che l'accompagnamento forzato alla frontiera e il trattenimento costituiscono limitazioni della libertà personale soggette alle riserve di legge e giurisdizione dell'art. 13 Cost.; da ciò deriva l'obbligo di convalida giudiziale.

  • Cassazione (giurisprudenza di legittimità richiamata)

    La Corte di legittimità ha recepito i principi europei: la domanda resa in udienza di convalida comporta obbligo di trasmissione al Questore e conseguenze sul regime del trattenimento e dell'accompagnamento.

Massime di principio

  • Se in udienza di convalida l'interessato manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, il giudice di convalida deve verbalizzare la dichiarazione e trasmetterla tempestivamente all'autorità competente (Questore) per la registrazione.
  • La manifestazione di volontà resa davanti a un'autorità giurisdizionale o ad altre autorità pubbliche riconducibili alla nozione della Direttiva 2013/32/UE conferisce allo straniero lo status di richiedente ai fini delle garanzie procedurali, anche prima della formale registrazione.
  • Il Giudice di Pace può, nell'immediatezza, verificare la non genericità o l'effettività della domanda e chiedere chiarimenti o integrazioni, ma non può automaticamente escludere gli effetti protettivi della domanda se non ricorrono le ipotesi tassative di strumentalità previste dall'art. 7 c.2 d.lgs. n. 25/2008.
  • Le deroghe al diritto a rimanere nello Stato durante l'esame della domanda sono tassative e predeterminate dalla legge (art. 7 c.2 d.lgs. n. 25/2008); l'accertamento di strumentalità oltre tali ipotesi non è sufficiente a consentire l'immediata esecuzione dell'allontanamento.
  • In caso di omissione da parte del giudice di verbalizzare e trasmettere la domanda di protezione formulata in udienza, la convalida dell'accompagnamento può essere annullata e il provvedimento impugnato revocato.
  • La disciplina unionale e la giurisprudenza della CGUE impongono alle autorità nazionali l'obbligo di attivare tempestivamente le procedure di tutela materiale (accoglienza, assistenza) una volta ricevuta la domanda, anche se presentata ad autorità non competenti per la registrazione.

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