Cassazione Civile, Sentenza n. 13664/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008-2010 relativi a un'area ritenuta edificabile dal piano comunale. La società ha censurato, tra l'altro: vizio di motivazione degli avvisi; errata qualificazione urbanistica dell'area come edificabile (PSC vs poteri attuativi); falsa applicazione dell'agevolazione per coltivatori diretti e imprenditori agricoli (art. 9 d.lgs. 504/1992) in relazione alla veste societaria; errata applicazione di norme sulle sanzioni e sull'onere motivazionale; e contestazione dei criteri di valutazione dei valori venali adottati dal Comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso (relativo alla errata esclusione dell'agevolazione agricola sulla base della sola veste societaria) ritenendo che il giudice regionale non abbia compiuto gli accertamenti fattuali richiesti dal D.Lgs. 99/2004 per verificare i requisiti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione. Gli altri motivi sono stati respinti. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per rideterminare l'imposta e le sanzioni eventualmente dovute alla luce della corretta valutazione dell'agevolazione; regolate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 504/1992, art. 9
Prevede agevolazioni per terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; l'agevolazione non viene automaticamente negata per la forma societaria, ma va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi applicabili e, se accertata, incide sulla base imponibile (calcolo secondo valore dominicale) e sulle riduzioni previste.
D.Lgs. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. b
Definisce quando un terreno deve essere considerato fabbricabile ai fini della determinazione della base imponibile; la qualificazione urbanistica attribuita da uno strumento generale adottato dal Comune influisce sulla valutazione fiscale del terreno.
D.Lgs. 99/2004, art. 1
Ai fini dell'applicazione dellanormativa statale, è imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
Stabilisce i requisiti per considerare imprenditore agricolo anche i soggetti societari; per l'applicazione delle agevolazioni fiscali occorre verificare lo statuto, la composizione societaria e l'effettiva attività agricola dei soci/amministratori secondo i criteri indicati.
D.L. 223/2006, art. 36, comma 2 (richiamato)
Indirizzo interpretativo che afferma che, ai fini Ici/tributari, l'edificabilità di un'area deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi.
Legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000, art. 28
La Corte rileva che, pur se il Piano Strutturale può non attribuire poteri edificatori immediati (riservandoli al Piano Operativo), ai fini tributari la qualificazione generale adottata dal PSC può comunque essere rilevante per desumere la potenzialità edificatoria e quindi il valore venale del terreno.
Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 10, comma 2
Richiamata in relazione alle sanzioni; la Corte osserva che l'invocata incertezza normativa non è sufficiente a esonerare dall'obbligo di denuncia e che le sanzioni restano applicabili, fermo restando che la base imponibile può essere rideterminata se l'agevolazione agricola viene riconosciuta.
D.Lgs. 472/1997, artt. 5 e 6 e D.Lgs. 546/1992, art. 8
Norme procedurali e sanzionatorie richiamate nella doglianza; la Corte ritiene che, posto che l'obbligo tributario non sia escluso (al massimo la base imponibile cambia se l'agevolazione è riconosciuta), la contestazione non annulla l'applicabilità delle sanzioni per omessa denuncia salvo diversa rideterminazione dell'imposta.
D.Lgs. 446/1997, art. 59
Era stato richiamato dal giudice di merito per escludere l'agevolazione in ragione della forma societaria; la Corte chiarisce che tale interpretazione è superata dall'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 che consente la qualificazione come imprenditore agricolo professionale anche per società se soddisfano requisiti statutari e di composizione.
D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali)
Attribuisce alla giunta comunale competenze operative, e la Corte conferma che deliberazioni di giunta che fissano valori minimi venali assumono valore presuntivo per accertamento ICI e possono essere richiamate anche per annualità anteriori; l'onere probatorio per dimostrare un valore inferiore grava sul contribuente.
Massime di principio
- La qualificazione di un terreno come edificabile agli effetti tributari si desume dalla previsione di uno strumento urbanistico generale adottato dal Comune (es. PSC) anche in assenza di strumenti attuativi o di approvazione regionale; ciò incide sulla base imponibile calcolata sul valore venale.
- L'agevolazione prevista per i terreni agricoli non è esclusa automaticamente per la mera veste societaria: le società possono fruire dell'agevolazione se statuto, composizione e attività dei soci/amministratori soddisfano i requisiti del D.Lgs. 99/2004 (requisiti IAP).
- Prima di escludere un'agevolazione fiscale occorre un accertamento fattuale specifico sui requisiti soggettivi e oggettivi; una valutazione negativa basata solo sulla forma societaria è insufficiente.
- L'omessa denuncia del tributo comporta l'accertamento e l'applicazione di sanzioni; eventuali riduzioni o diversa quantificazione dell'imposta possono derivare dal riconoscimento successivo dell'agevolazione, ma non eliminano automaticamente l'obbligo di accertamento.
- Le deliberazioni comunali che fissano i valori venali hanno valore presuntivo e gravano sul contribuente l'onere di provare un valore inferiore; tali delibere possono essere utilizzate anche per annualità anteriori quando svolgono funzione probatoria.
- La motivazione per relationem è ammessa, ma il giudice d'appello che vi ricorra deve indicare con precisione il tenore e le ragioni del provvedimento richiamato; l'assenza di tale specificità può rendere inammissibili le censure appellate.
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