Cassazione Civile, Ordinanza n. 27353/2021 del 07/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ufficiale)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il comandante della polizia municipale e il comune chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di aver subito a causa della denuncia/querela presentata dal primo per il reato di cui all'art. 336 c.p., denuncia poi sfociata in un'assoluzione penale per insussistenza del fatto. In appello la domanda era stata respinta; il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo lamentava, formalmente come violazione di legge e nullità della sentenza, che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la rilevanza della condotta del denunciante, nonostante gli esiti dei procedimenti penali successivi mostrassero, a suo dire, il dolo o quantomeno la colpa grave del querelante. Invocava inoltre, in via sostanziale, l'applicazione dei principi desumibili dagli artt. 427 e 524 c.p.p. per sostenere la responsabilità civile del querelante in caso di colpa grave. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse fornito una ricostruzione dei fatti incoerente e discordante rispetto alle risultanze penali e istruttorie, omettendo di valorizzare altri procedimenti penali conclusi a favore del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la responsabilità civile per la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio presuppone, oltre all'elemento oggettivo, anche l'elemento soggettivo della calunnia, cioè il dolo, non essendo sufficiente la sola colpa grave. Quanto ai vizi motivazionali e alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha escluso che ricorressero anomalie motivazionali rilevanti o indebite valutazioni probatorie, trattandosi invece di un tentativo di riesame del merito. Non sono state liquidate spese perché i resistenti sono rimasti intimati. È stato inoltre disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come reato oggetto della denuncia/querela da cui era scaturita la domanda risarcitoria.
Citato quale reato per il quale il ricorrente era stato poi assolto in altro procedimento penale.
Citato in relazione a un procedimento penale archiviato nei confronti del ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la ricostruzione del fatto concreto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità per motivazione mancante o apparente è esclusa, perché la sentenza impugnata non presenta una carenza motivazionale rilevante al livello del minimo costituzionale.
La loro violazione è deducibile in cassazione solo in casi specifici: decisione su prove non introdotte dalle parti o disapplicazione del criterio legale di valutazione della prova.
Richiamato per la procedura camerale e la proposta del relatore.
Richiamato con riferimento all'ordinanza di archiviazione del G.i.p.
Invocato dal ricorrente come norma di chiusura del sistema per sostenere la condanna del querelante al risarcimento in caso di colpa grave, ma la Corte non ne accoglie la lettura.
Invocato dal ricorrente insieme all'art. 427 c.p.p. per fondare la responsabilità del querelante; la Corte esclude che basti la colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio può generare responsabilità civile del denunciante solo quando la denuncia integri gli estremi della calunnia, richiedendo quindi anche l'elemento soggettivo del dolo; la mera colpa grave non è sufficiente.
- Se il giudice di legittimità viene investito di una censura che contesta l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile quando sia solo formalmente veicolata come violazione di legge.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricorre soltanto quando è contestata l'erronea interpretazione della norma astratta; resta invece fuori dal sindacato di legittimità la critica alla ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del 'minimo costituzionale': non basta indicare una ricostruzione alternativa dei fatti, ma occorre un'anomalia motivazionale che emerga direttamente dal testo della sentenza.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi circoscritti, rispettivamente quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o disattenda il regime legale di valutazione di una prova; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
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