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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27212/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio l'intermediario chiedendo, in via principale, la nullità o la risoluzione per inadempimento del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto di obbligazioni argentine, ovvero l'annullamento per vizio del consenso, ovvero ancora l'accertamento di condotte illecite della banca, con conseguente restituzione del capitale investito e accessori. La vicenda riguardava acquisti effettuati tra il 1999 e il 2001 per un importo complessivo rilevante. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra l'eventuale inadempimento informativo della banca e il danno, poiché gli investitori non avevano dimostrato che, se adeguatamente informati, avrebbero evitato l'operazione. La corte d'appello aveva confermato il rigetto: aveva escluso rilievo al dedotto conflitto di interessi, valorizzando il fatto che la vendita era avvenuta al prezzo corrente di mercato e in contropartita diretta; inoltre aveva ritenuto, pur a fronte di qualche lacuna probatoria sull'informativa, che tale inadempimento non fosse grave né causalmente decisivo, anche perché i clienti erano dipendenti della banca, avrebbero potuto reperire informazioni da fonti diffuse e avevano già esperienza di investimenti analoghi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte d'appello esaminato solo la domanda risolutoria-risarcitoria e non anche le domande meramente risarcitorie, ritenute erroneamente non specifiche ex art. 342 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 29 e 31 del regolamento Consob n. 11522/1998, per avere la corte ritenuto esistente un consenso informato nonostante la mancata prova di un'adeguata informazione scritta; 3) ulteriore violazione dell'art. 21 TUF per avere la corte ritenuto che, in presenza di conoscenze maturate nel tempo o di precedenti acquisti, non fosse necessario fornire specifiche informazioni su ciascuna operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la doglianza di appello sulle domande meramente risarcitorie era stata sufficientemente articolata e che era quindi erronea la declaratoria di inammissibilità per asserita genericità. Ha accolto anche il secondo e il terzo motivo, reputandoli connessi: ha ribadito che gli obblighi informativi dell'intermediario sono ampi e personalizzati, e non possono essere ritenuti assolti sulla base di informazioni generiche, di conoscenze presunte del cliente o della facile reperibilità di notizie di pubblico dominio; la circostanza che i ricorrenti fossero dipendenti della banca o avessero già investito in titoli analoghi non esonerava l'intermediario dall'obbligo di fornire l'informazione completa e specifica richiesta dalla normativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la corte di merito non può dichiarare inammissibile per genericità una censura che, letta nel suo contenuto sostanziale, contesti in modo specifico la decisione impugnata; va evitata un'interpretazione meramente formale della rubrica del motivo

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve essere specifico, ma nel caso concreto le doglianze sui capi risarcitori risultavano sufficientemente articolate e non potevano essere reputate generiche

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    l'intermediario deve fornire al cliente informazioni complete, specifiche e personalizzate sull'operazione e sui rischi dell'investimento, così da consentire una scelta consapevole

  • artt. 29 e 31 reg. Consob n. 11522/1998

    gli obblighi informativi e di protezione gravanti sull'intermediario operano anche quando l'operazione sia eseguita in contropartita diretta e non sono soddisfatti da comunicazioni generiche o standardizzate

  • art. 1427 c.c.

    richiamato quale base della domanda di annullamento per vizio del consenso, ma non oggetto di accoglimento nel merito nella decisione di cassazione

Massime di principio

  • Nella materia dell'intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario è valutato in relazione alla concreta capacità dell'informazione omessa di incidere sulla scelta di investimento dell'cliente, ma tali obblighi restano comunque ampi, specifici e personalizzati.
  • L'intermediario non può ritenersi esonerato dall'obbligo informativo perché il cliente sia un proprio dipendente, abbia già effettuato investimenti simili o possa reperire informazioni di pubblico dominio: l'informazione dovuta deve provenire dall'intermediario in modo completo e mirato.
  • La consegna di documentazione generica, la mera formula di operazione non adeguata, o la richiamata conoscenza astratta del rischio non bastano a soddisfare gli obblighi di informazione e di protezione previsti dalla normativa di settore.
  • In appello, una censura è specifica quando consente di individuare con chiarezza il capo impugnato e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado; non è consentito dichiararla inammissibile sulla base di una lettura eccessivamente formalistica della rubrica.
  • In tema di strumenti finanziari, la vendita in contropartita diretta non esclude di per sé il conflitto di interessi, ma nel caso deciso la Corte ha ritenuto assorbente il diverso profilo degli obblighi informativi violati e ha cassato perché il giudice di merito aveva minimizzato l'inadempimento facendo leva su elementi non idonei a superarlo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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