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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27216/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell'udienza e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata quindi compiuta alcuna pronuncia di merito sui motivi di ricorso, né è stata adottata una statuizione sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società aveva convenuto una banca davanti al Tribunale di Roma sostenendo di avere sottoscritto, su suggerimento di funzionari dell'intermediario, un contratto quadro e un successivo interest rate swap del 28 febbraio 2007 contenente costi impliciti e una struttura dell'alea asseritamente sbilanciata a suo danno. L'attrice aveva chiesto in via principale la nullità del contratto quadro e la ripetizione delle somme versate, nonché la responsabilità precontrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi; in subordine aveva domandato l'annullamento del contratto per difetto di informazione sui rischi e la restituzione di quanto corrisposto. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dello swap, ritenendo non menzionati nel contratto i costi impliciti, valorizzando la consulenza tecnica sul fair value negativo per il cliente e affermando che il derivato difettasse di un'alea razionale. La banca aveva proposto appello, poi dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. dalla Corte d'appello di Roma, e quindi ricorso per cassazione con cinque motivi: il primo contro l'ordinanza d'appello per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa risposta ai motivi di gravame e ultrapetizione del Tribunale; i successivi quattro contro la sentenza di primo grado, denunciando: nullità per difetto di causa degli IRS e impropria trasformazione degli obblighi informativi in requisito causale; erronea affermazione che commissioni implicite/costi occulti costituissero elemento essenziale a pena di nullità; mancata applicazione della disciplina delle negoziazioni in conto proprio e dell'idea che il margine dell'intermediario è inglobato nel prezzo complessivo; omessa considerazione della possibilità di una nullità parziale ex artt. 1367 e 1419 c.c. limitata ai soli costi impliciti. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha però rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del primo motivo, per lamentare che il giudice di appello non avrebbe risposto a tutte le censure e avrebbe mal qualificato l'oggetto della decisione di primo grado.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato dall'originaria attrice per sostenere la nullità del contratto per difetto di causa o per perseguimento di interessi non meritevoli di tutela.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla banca nel secondo motivo in relazione ai requisiti essenziali del contratto e alla dedotta nullità per difetto di causa.

  • art. 1343 c.c.

    Censurato nel secondo motivo, con riferimento alla causa illecita o mancante del derivato.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo come criterio di conservazione del contratto, in alternativa alla caducazione integrale.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato sia per la nullità per difetto di causa sia per contestare la dichiarazione di nullità totale pronunciata in primo grado.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato per sostenere che, ove mai vi fosse un profilo di invalidità relativo ai costi impliciti, la conseguenza avrebbe dovuto essere la nullità parziale e non totale.

  • art. 1467 c.c.

    Citatо nel terzo motivo, in combinazione con la disciplina della causa e dell'alea, per contestare la qualificazione del contratto come nullo.

  • art. 1469 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme agli artt. 1418 e 1467 c.c. a sostegno della critica alla decisione di merito.

  • art. 1933 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina dei debiti di gioco non è applicabile ai derivati, ma che ciò non comporta nullità per difetto di causa.

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamato nel terzo motivo in tema di obblighi dell'intermediario e dei doveri di correttezza, trasparenza e informazione.

  • art. 23, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998

    Evocato nei motivi secondo e terzo come norma di riferimento della disciplina dei servizi di investimento e della forma/contenuto dei contratti.

  • art. 32, comma 5, reg. Consob n. 11522 del 1998

    Richiamato per sostenere che, nelle negoziazioni in conto proprio, la remunerazione dell'intermediario è ricompresa nelle condizioni complessive del derivato.

  • art. 348 bis c.p.c.

    Base dell'ordinanza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 23, comma 8-bis, decreto legge n. 137/2020

    Citato nella gestione dell'udienza pubblica a distanza, come richiamo procedurale per le conclusioni scritte del P.M.

  • legge n. 176/2020

    Citata come legge di conversione del d.l. n. 137/2020 nel contesto delle conclusioni scritte.

Massime di principio

  • Quando, nelle controversie sui derivati, la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • Le censure che investono una pronuncia di merito su contratti derivati possono riguardare, in via alternativa, la validità del contratto, la correttezza della condotta dell'intermediario, la gestione dei costi impliciti e la possibilità di una nullità limitata alle sole clausole o componenti ritenute illegittime.
  • In presenza di contestazioni su costi impliciti e struttura dell'alea di un IRS, le norme sui requisiti del contratto, sulla causa e sulla disciplina dei servizi di investimento vengono spesso invocate in modo concorrente; tuttavia, la decisione processuale di estinzione impedisce di ricavare da questa ordinanza un principio di merito sul tema.
  • La conservazione del contratto e la nullità parziale sono prospettazioni logicamente alternative alla nullità totale quando il vizio, se esistente, riguardi solo una componente economica del regolamento negoziale.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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