Cassazione Civile, Ordinanza n. 27211/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due ordini di investimento impartiti nel 2003 da due risparmiatori a un intermediario finanziario, aventi ad oggetto obbligazioni emesse da una società del gruppo Parmalat. In primo grado il tribunale aveva ritenuto che la banca avesse violato gli obblighi informativi previsti dalla disciplina di settore e, per tale inadempimento, aveva disposto la risoluzione degli ordini, condannando l’intermediario alla restituzione di quanto corrisposto e i clienti alla restituzione dei titoli. In appello, invece, la banca otteneva la riforma della decisione: la corte territoriale dava atto dell’inadempimento informativo, ma riteneva non provato il nesso causale tra tale inadempimento e il danno lamentato dagli investitori, valorizzando il profilo di rischio degli investitori, la composizione del loro portafoglio e la natura dei titoli acquistati. I ricorrenti proponevano tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione della disciplina in materia di servizi di investimento e dei requisiti di validità/forma degli ordini, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che mancasse la prova dell’esistenza stessa degli ordini di acquisto e che gli ordini fossero nulli; 2) violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e precontrattuale e della normativa di settore, deducendo che la corte d’appello non avesse considerato la violazione degli obblighi informativi della banca; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e della disciplina di settore, sempre in relazione alla ritenuta insussistenza del nesso causale, con argomentazioni anche sulla lettura delle risultanze peritali. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte aspecifici e in parte diretti a sollecitare un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura era in contrasto con la posizione assunta dagli stessi ricorrenti nel giudizio di appello, nel quale avevano chiesto la conferma della sentenza di primo grado fondata proprio sull’esistenza degli ordini e sul loro inadempimento informativo; inoltre il motivo difettava di specificità e autosufficienza, perché non riportava adeguatamente il contenuto degli atti richiamati. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non confrontava la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva già riconosciuto l’inadempimento informativo ma aveva riformato la decisione per difetto di nesso causale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che esso, nella sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività preclusa nel giudizio di cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla banca le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato come norma che imponeva obblighi informativi dell’intermediario e che la sentenza di merito aveva ritenuto violata, ma senza che ciò bastasse a fondare la domanda risarcitoria in assenza di nesso causale
artt. 21, 23 d.lgs. n. 58 del 1998
norme di settore invocate per contestare la condotta della banca nei servizi di investimento
artt. 26, 27, 28 e 29 del regolamento CONSOB n. 11522 del 1998
normativa secondaria richiamata a sostegno della dedotta violazione degli obblighi informativi e di regolarità degli ordini
art. 1176 c.c.
evocato con riferimento alla responsabilità contrattuale dell’intermediario e alla diligenza professionale richiesta
art. 1218 c.c.
evocato come parametro della responsabilità contrattuale per inadempimento
art. 1337 c.c.
richiamato come norma sulla responsabilità precontrattuale, in combinato con la disciplina di settore
art. 1418, secondo comma, c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità degli ordini o del rapporto, ma senza accoglimento
art. 1325, nn. 1) e 3), c.c.
richiamato dai ricorrenti per dedurre carenze strutturali degli ordini o del contratto
art. 2697 c.c.
invocato sulla ripartizione dell’onere della prova, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito
art. 346 c.p.c.
richiamato dalla corte territoriale per escludere la considerazione di deduzioni non specificamente riproposte in appello
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato dalla Cassazione per affermare il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso, con necessità di indicare e riassumere il contenuto degli atti e documenti su cui il motivo si fonda
art. 360 c.p.c.
richiamato in relazione ai vizi denunciabili in cassazione e ai limiti del sindacato di legittimità
art. 2504-bis c.c.
richiamato per affermare la prosecuzione dei rapporti, anche processuali, della società incorporata a seguito di fusione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: quando si fonda su atti o documenti, il ricorrente deve indicarne puntualmente contenuto e rilevanza, non essendo sufficiente un generico rinvio al fascicolo o agli atti di causa.
- La censura è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente contestare un aspetto della motivazione diverso da quello decisivo posto a base della decisione.
- L’accertato inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi non comporta automaticamente il risarcimento: il danneggiato deve allegare e provare anche il nesso causale tra la violazione e il danno lamentato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze tecniche, poiché il sindacato della Cassazione non è un terzo grado di merito.
- Quando il ricorrente in appello abbia chiesto la conferma di una decisione fondata su un presupposto incompatibile con la censura successivamente proposta in cassazione, la doglianza può risultare logicamente contraddittoria e quindi inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27210/2021 del 07/10/2021
- ordinanza_civile · 7 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27212/2021 del 07/10/2021
- ordinanza_civile · 7 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27216/2021 del 07/10/2021
- ordinanza_civile · 7 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27217/2021 del 07/10/2021
- ordinanza_civile · 7 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27218/2021 del 07/10/2021
- ordinanza_civile · 7 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27219/2021 del 07/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →