Cassazione Civile, Ordinanza n. 27218/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo di un conto corrente intestato alla società debitrice principale, opposto da alcuni soggetti che si assumevano fideiussori e dalla società obbligata principale. In primo grado il tribunale aveva accolto l’opposizione dei due ricorrenti sul rilievo che le fideiussioni da essi sottoscritte erano state tempestivamente disconosciute; il procedimento di verificazione della scrittura privata era poi rimasto improduttivo per l’assenza delle parti e la causa era stata cancellata dal ruolo. In appello, invece, la corte territoriale ha ritenuto autentiche le sottoscrizioni, valorizzando la mancata comparizione del debitore all’udienza fissata per il saggio grafico e la mancanza di un valido impedimento, e ha affermato che il credito della banca era provato; inoltre ha ritenuto che le eccezioni relative a capitalizzazione, commissioni e usura non fossero state specificamente e ritualmente riproposte in appello. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con più censure: 1) violazione delle norme su giudicato, appello e devoluzione, per asserita inammissibilità dell’appello della banca perché non confrontato con la ratio della decisione di primo grado; 2) violazione delle norme sulla verificazione della scrittura privata e omesso esame della condotta processuale della banca, sostenendo che l’inattività avrebbe implicato rinuncia alla verificazione; 3) violazione delle norme processuali sulla preclusione istruttoria e sull’appello, sostenendo che l’istanza di verificazione non potesse essere proposta o mantenuta in appello; 4) violazione delle norme sulla verificazione e sulla produzione dell’originale, deducendo che la banca avesse prodotto solo copie; 5) violazione delle norme sull’onere probatorio e sui poteri del giudice, perché il collegio avrebbe supplito all’onere della banca ordinando il deposito degli originali; 6) ulteriore violazione delle norme sulla valutazione delle prove e sulla verificazione, contestando la mancata giustificazione dell’assenza del ricorrente all’udienza per il saggio grafico e la mancata traduzione del certificato medico in lingua spagnola; 7) censure analoghe riferite alla posizione della società garante, sul disconoscimento delle firme e su un presunto travisamento della prova; 8) infine, deduzione di inscindibilità/litisconsorzio necessario, giudicato preclusivo nei confronti della debitrice principale e nullità del credito per difetto di produzione del contratto di conto corrente. La Suprema Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, rilevando soprattutto difetto di autosufficienza, genericità, novità di alcune questioni e correttezza della ricostruzione della corte territoriale circa la mancata comparizione ingiustificata al saggio grafico, la non configurabilità di una rinuncia implicita alla verificazione per la sola inattività processuale e l’ammissibilità, in linea di principio, dell’ordine di deposito degli originali nell’ambito della verificazione. Ha inoltre osservato che il credito era stato comunque ritenuto provato anche per mancata specifica contestazione e per abbandono in appello delle originarie eccezioni e domande riconvenzionali. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili diversi motivi per difetto di autosufficienza, genericità o novità della censura, e infondati gli altri motivi relativi alla verificazione della scrittura privata, alla mancata comparizione al saggio grafico, ai poteri del giudice nella fase istruttoria e alla prova del credito. La decisione impugnata della Corte d’appello, che aveva riconosciuto l’autenticità delle sottoscrizioni fideiussorie e rigettato l’opposizione, è stata quindi confermata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
cancellazione della causa dal ruolo
La cancellazione dal ruolo per inattività non è stata considerata, di per sé, fonte di una rinuncia tacita alla verificazione della scrittura privata.
Il motivo di appello deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in cassazione, chi deduce la genericità o non pertinenza dell’appello deve riportarne il contenuto rilevante.
Le domande, eccezioni e questioni non riproposte in appello devono intendersi abbandonate.
La verificazione della scrittura privata è un procedimento incidentale istruttorio; non è ammissibile, nella specie, nei termini sostenuti dai ricorrenti se la censura non è adeguatamente specificata.
La scrittura privata disconosciuta può considerarsi legalmente riconosciuta in caso di mancata comparizione ingiustificata della parte all’udienza fissata per il saggio grafico.
Non è necessario reiterare nelle memorie istruttorie richieste istruttorie già tempestivamente formulate; la mancata riproposizione nella comparsa conclusionale non determina, di per sé, rinuncia.
La produzione della copia fotografica interrompe i termini di produzione documentale, sicché il successivo deposito dell’originale può essere richiesto per esigenze peritali.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando valorizza la mancata contestazione o la prova già acquisita.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui il giudice abbia omesso di valutare prove decisive specificamente indicate o abbia posto a base fatti notori o conosciuti per scienza personale.
La censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito se non nei casi di violazione dei canoni legali di valutazione.
L’obbligo della lingua italiana riguarda gli atti processuali; per i documenti il giudice può non disporre traduzione solo se il contenuto è facilmente comprensibile o non contestato.
La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, una volta accertata l’autenticità della firma.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla validità e alle condizioni del rapporto di conto corrente, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione.
Citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte vi riconnettesse un rilievo decisivo ai fini dell’esito.
Richiamato per la cessione in blocco dei crediti alla società cessionaria costituita in giudizio.
Richiamati per la cessione dei crediti in favore della SPV cessionaria.
Massime di principio
- Chi contesta in cassazione l’ammissibilità o la specificità dei motivi di appello deve riportare nel ricorso il contenuto rilevante dell’atto di gravame, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La mera inattività processuale della parte che abbia chiesto la verificazione di una scrittura privata non equivale, di per sé, a rinuncia alla verificazione, salvo che tale effetto sia previsto dalla legge o emerga inequivocamente da atti processuali specifici.
- La mancata comparizione ingiustificata della parte all’udienza fissata per il saggio grafico può legittimare il riconoscimento legale della scrittura disconosciuta ex art. 219 c.p.c.
- L’istanza di verificazione della scrittura privata è soggetta alla scansione preclusiva del processo, ma la parte che la deduce in cassazione deve dimostrare in modo specifico la sua pregressa deduzione e l’eventuale abbandono, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche.
- Il giudice può, nell’ambito della verificazione, ordinare il deposito dell’originale della scrittura anche se in precedenza sia stata prodotta la copia, quando ciò sia necessario per le indagini peritali; la produzione della copia non esaurisce necessariamente gli adempimenti probatori.
- Le censure di violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si denuncia l’erronea applicazione di regole legali di valutazione o l’omessa considerazione di prove decisive specificamente indicate, non per ottenere una rivalutazione del merito.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo i casi rilevabili d’ufficio; la parte deve indicare con precisione dove e come la questione sia stata dedotta in precedenza.
- La formazione del giudicato o l’asserita mancata impugnazione di un capo possono precludere la censura solo se quel capo era effettivamente decisivo e contenuto nella ratio della sentenza impugnata; non basta una lettura parziale o indiretta della decisione di merito.
- La mancata specifica contestazione del credito e l’abbandono in appello di eccezioni o domande riconvenzionali possono condurre al riconoscimento della pretesa creditoria sulla base del principio di non contestazione.
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