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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27210/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due coniugi avevano agito contro la banca chiedendo, da un lato, l'accertamento negativo dei propri debiti verso l'istituto e, dall'altro, il risarcimento dei danni che assumevano derivati da un comportamento scorretto e contrario a buona fede della banca. In particolare deducevano che la banca avesse concesso inizialmente affidamenti molto elevati, inducendoli a investimenti speculativi, per poi ridurre improvvisamente la linea di credito, imporre vincoli di pegno e non fornire adeguate informazioni sui rischi delle operazioni finanziarie. I ricorrenti censuravano la sentenza di appello per: mancata ammissione della prova testimoniale reiterata in appello; omesso esame della consulenza tecnica resa in un parallelo procedimento penale; violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; mancata disposizione di consulenza tecnica contabile d'ufficio. La banca resisteva sostenendo la correttezza della decisione di merito che aveva escluso la mala fede e l'illegittimità delle condotte contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo, perché la mancata ammissione della prova testimoniale era stata motivata in modo sufficiente e, comunque, l'omissione su istanze istruttorie non integra omessa pronuncia; il secondo, perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la consulenza tecnica e la censura mirava solo a una rivalutazione del merito; il terzo, per difetto di specificità e perché confondeva fatti non contestati con valutazioni di un terzo; il quarto, perché la mancata CTU contabile era sorretta da motivazione puntuale non sindacabile in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale a sostegno delle censure processuali; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare vizi motivazionali e di giusto processo; la Corte ha escluso l'inammissibilità delle censure perché volte in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti; la Corte non ne ha ravvisato violazione nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia rilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c. riguarda domande, eccezioni o assunti che richiedano statuizione di accoglimento o rigetto, non istanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione afferma che il principio di non contestazione richiede l'indicazione specifica dei fatti non contestati e non si estende alle valutazioni espresse da terzi; la censura era inoltre non autosufficiente.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la richiesta di prova testimoniale deve indicare specificamente i fatti su cui ciascun testimone deve essere interrogato.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute inammissibili perché, nella sostanza, miravano a una rivalutazione del merito o difettavano di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non si pronunci su domande, eccezioni o questioni che richiedano una statuizione decisoria; non ricorre, invece, rispetto alle mere istanze istruttorie, la cui mancata ammissione va censurata al più come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La richiesta di prova testimoniale deve soddisfare l'onere di specifica indicazione dei fatti da provare e delle circostanze da riferire da ciascun teste; una formulazione generica o rinviante alla narrativa dell'atto non è idonea.
  • Il principio di non contestazione opera con riferimento ai fatti allegati dalle parti e non alle valutazioni tecniche o giudizi estimativi espressi da consulenti o terzi; la doglianza è inammissibile se non individua con precisione i fatti asseritamente non contestati.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio o dell'attendibilità delle risultanze istruttorie quando la sentenza impugnata abbia già esaminato gli elementi richiamati e abbia fornito motivazione puntuale.
  • La censura sulla mancata nomina di una consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile se tende a contestare una motivazione specifica e non illogica del giudice di merito, perché la scelta di disporre o meno la CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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