Cassazione Civile, Ordinanza n. 04244/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva rideterminato classamento e rendita catastale di un immobile sito in Brugherio, attribuendogli la categoria A/8, classe 2. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile in primo grado per tardività; la decisione era stata confermata in appello, che aveva ritenuto decorso il termine di impugnazione dalla compiuta giacenza e, comunque, infondate nel merito le censure sulla classificazione catastale e sulla procedura DOCFA. In cassazione l'erede della contribuente ha articolato cinque motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo circa la tempestività dell'invio della raccomandata di avvenuto deposito; (2) omessa motivazione sulle deduzioni di appello relative a tale raccomandata; (3) violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per non avere i giudici valorizzato le circostanze sulla zona e sulle caratteristiche del fabbricato; (4) violazione di norme catastali e dei decreti ministeriali del 1969 e 1994, contestando il richiamo ai criteri adottati dall'Ufficio; (5) omessa motivazione sulle asserite omissioni della planimetria DOCFA e sul preteso comportamento ostativo dell'Ufficio nella raccolta della documentazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la presenza di doppia conforme, poiché le decisioni di primo e secondo grado si fondavano sulle medesime ragioni di fatto; ha respinto il secondo e il quinto motivo perché la motivazione della sentenza di appello era sufficiente e non apparente, avendo esplicitato il percorso logico-giuridico seguito; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 era inconferente alla materia catastale e perché la denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove; ha respinto il quarto motivo perché le norme richiamate sui beni di lusso non erano pertinenti rispetto alla classificazione catastale A/8 e perché il sistema catastale segue logiche proprie, distinte da quelle impositive. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine di sessanta giorni
richiamato per affermare la tardività del ricorso introduttivo rispetto alla notificazione dell'avviso impugnato.
in caso di doppia conforme, limita l'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di merito si fondano sulle stesse ragioni di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme sulle medesime ragioni di fatto; dopo la riforma non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111 Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la violazione si configura solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché la sentenza di merito aveva esaminato il nucleo delle questioni devolute.
richiamato per contestare la valutazione dei fatti, ma la Corte ha ribadito che ciò non integra di per sé violazione di legge.
richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la censura sulla valutazione delle prove fosse ammissibile come violazione di legge.
la sua violazione si configura solo quando l'onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove raccolte.
ritenuto inconferente perché disciplina l'accertamento dei redditi e non la materia catastale.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non lo ha ritenuto idoneo a scardinare l'accertamento catastale compiuto dall'Ufficio.
citato in relazione ai decreti ministeriali applicabili alla classificazione, ma non decisivo nella fattispecie per le contestazioni svolte.
D.M. 2 agosto 1969
ritenuto non conferente perché riferito alle caratteristiche delle abitazioni di lusso ai fini fiscali, non alla classificazione catastale in categoria A/8.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, terzo comma
il termine per la determinazione della rendita definitiva a seguito di DOCFA non è previsto a pena di decadenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se le sentenze di merito poggiano sulle stesse ragioni di fatto, anche quando il giudice d'appello aggiunga argomenti ulteriori di conferma.
- Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al solo "minimo costituzionale": è denunciabile solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o la motivazione perplessa/incomprensibile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice addossa l'onere della prova alla parte sbagliata; se la critica riguarda invece l'apprezzamento delle risultanze probatorie, la censura attiene semmai al vizio motivazionale e non alla violazione di legge.
- In materia catastale, non è corretto sovrapporre il sistema di classificazione degli immobili alle regole fiscali relative a beni di lusso o agevolazioni tributarie, poiché i due piani rispondono a logiche distinte e autonome.
- Il termine previsto dalla disciplina DOCFA per la determinazione della rendita catastale definitiva non opera, di per sé, come termine perentorio a pena di decadenza se la norma non lo prevede espressamente.
- Le censure che mirano a ottenere un nuovo apprezzamento del merito o delle prove sono inammissibili in cassazione quando, sotto la veste della violazione di legge, contestano in realtà l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
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