Cassazione Civile, Ordinanza n. 05227/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento penale per ingiurie e minacce: in primo grado il giudice di pace aveva affermato la responsabilità penale degli imputati e li aveva condannati anche al risarcimento del danno morale in favore della persona offesa. In appello il tribunale aveva dichiarato estinti i reati per prescrizione, revocando le statuizioni civili; la Cassazione penale aveva poi annullato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. Nel giudizio civile di rinvio il tribunale, ritenendo ormai estinta la rilevanza penale dell'ingiuria e concentrando la verifica sul solo fatto di minaccia, aveva condannato i due convenuti al risarcimento del danno in favore della persona offesa. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza perché pronunciata da un giudice onorario di pace, in asserita violazione del divieto di assegnazione ai GOP dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace ex art. 11, comma 6, d.lgs. 116/2017; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del giusto processo, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe omesso di decidere su tutta la domanda perché non avrebbe formalmente rigettato la domanda relativa alle ingiurie, pur ridimensionando la pretesa risarcitoria e dovendo dare atto del parziale rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla composizione del giudice, interpretando restrittivamente il divieto di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 116/2017: il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. non è un "procedimento di impugnazione" avverso la sentenza del giudice di pace, ma una translatio iudicii dinanzi al giudice civile, disciplinata dalle regole del processo civile. Ha poi ritenuto manifestamente infondata la doglianza ex art. 112 c.p.c., osservando che la decisione impugnata limitava espressamente l'accoglimento al danno da minacce e che il rigetto implicito della componente relativa alle ingiurie era comunque desumibile dalla motivazione; la mancata esplicita menzione nel dispositivo non integra di per sé vizio rilevante. In via incidentale, la Corte ha anche rilevato che l'abrogazione del reato di ingiuria non elimina il fatto storico né la sua possibile rilevanza come illecito civile risarcibile. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili si configura come sostanziale translatio iudicii davanti al giudice civile e si svolge secondo le regole proprie del processo civile.
art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
Il divieto di assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace va interpretato restrittivamente e non si estende al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza asseritamente pronunciata da giudice incompatibile con il divieto normativo.
Invocato come base della nullità per asserita violazione delle regole sulla composizione del giudice.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi del giusto processo.
Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda; tuttavia il rigetto o l'accoglimento parziale possono risultare anche implicitamente dalla motivazione, senza necessità di una distinta formula nel dispositivo.
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché il contenuto e la collocazione del documento richiamato risultavano sufficientemente indicati dal ricorso e dalla sentenza impugnata.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per ribadire che l'emendatio della domanda nel giudizio civile di rinvio incontra comunque il sistema delle preclusioni del processo civile.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per evidenziare che, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.c., non opera un vincolo assimilabile a quello derivante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel rinvio civile ordinario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il divieto di assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace non può essere esteso, per via analogica, al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., che ha natura di translatio iudicii e si svolge come processo civile autonomo.
- Nel giudizio di rinvio ai soli effetti civili conseguente all'annullamento della sentenza penale, il giudice civile applica le regole sostanziali e processuali proprie del processo civile e può esaminare la domanda risarcitoria nella sua autonoma dimensione civilistica.
- La mancata esplicita statuizione di rigetto nel dispositivo non determina nullità o omissione di pronuncia quando il rigetto della specifica pretesa sia chiaramente desumibile dalla motivazione e dal complessivo contenuto della decisione.
- L'abrogazione della fattispecie penale non elimina il fatto storico né preclude, di per sé, la sua valutazione come illecito civile fonte di responsabilità risarcitoria, se ne ricorrono gli elementi sostanziali.
- Nel giudizio civile di rinvio possono essere formulate nuove conclusioni ed emendate le allegazioni della domanda, ma sempre entro le preclusioni proprie del rito civile applicabili alla causa.
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