Cassazione Civile, Ordinanza n. 17932/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente di riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su istanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, presentata tramite un avvocato del libero foro. In sede di reclamo, la Corte d'appello ha ritenuto valida la costituzione dell'Agenzia mediante difensore esterno, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla possibilità per l'ente di avvalersi di avvocati del libero foro quando l'Avvocatura dello Stato non assuma il patrocinio. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio e sulla regolarizzazione della procura, sostenendo che per il patrocinio del libero foro fosse necessaria una delibera espressa dell'Agenzia, nonché la prova documentale dell'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, e che l'art. 4-novies d.l. 34/2019 non fosse applicabile ratione temporis; (2) violazione dell'art. 182 c.p.c., assumendo che l'Agenzia avrebbe dovuto attivare immediatamente la sanatoria del difetto di ius postulandi al momento della costituzione e non attendere un termine assegnato dal giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, riunendoli per connessione. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, perché la giurisprudenza di legittimità già chiarita dalle Sezioni Unite consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro anche nelle ipotesi ricomprese nella convenzione con l'Avvocatura dello Stato, quando quest'ultima non sia disponibile a patrocinare; in tali casi, la scelta del difensore esterno implica necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza necessità di specifica allegazione o prova. Da ciò discende sia l'infondatezza della censura sulla mancanza di delibera e di prova dell'indisponibilità dell'Avvocatura, sia la irrilevanza del profilo relativo alla sanatoria ex art. 182 c.p.c., perché la costituzione dell'Agenzia era valida ab origine. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la procura al difensore dovesse essere apposta in uno degli atti previsti dalla norma e accompagnata da idonea delibera autorizzativa.
Invocato per sostenere l'obbligo di regolarizzazione del difetto di rappresentanza/difesa; la Corte ha ritenuto la questione superata dalla validità originaria della costituzione dell'Agenzia.
Richiamato nel primo motivo insieme alle altre norme sulla regolarizzazione della costituzione e sulle conseguenze processuali delle nullità.
La Corte ha dichiarato inammissibile la documentazione nuova prodotta in cassazione perché non attinente a nullità della sentenza impugnata né all'ammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base del primo motivo di ricorso, articolato come violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base del secondo motivo di ricorso, articolato come nullità processuale per violazione delle regole sulla costituzione in giudizio.
art. 1, comma 8, d.l. 193/2016
Richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinano il regime della rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 43 r.d. 1611/1933
Richiamato dal ricorrente come norma sulla difesa e rappresentanza dell'ente pubblico e sulla possibile necessità di delibera per il patrocinio esterno.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità temporale della norma alla procura conferita prima della sua entrata in vigore.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'interpretazione avversa violerebbe i principi di legalità, correttezza, trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
art. 11 preleggi
Richiamato dal ricorrente in relazione all'interpretazione e alla non retroattività della norma sopravvenuta.
artt. 4 e 17 d.lgs. 50/2016
Richiamati dalla Corte nel riepilogo del quadro normativo che consente all'Agenzia di avvalersi di avvocati del libero foro nel rispetto dei criteri applicabili.
art. 1, comma 5, d.l. 193/2016, conv. in l. 225/2016
La Corte lo richiama come fonte dei criteri generali adottati per la disciplina del patrocinio dell'Agenzia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo ai fini dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio anche mediante avvocati del libero foro, senza necessità di una delibera espressa prodotta in atti, quando la scelta del patrocinio esterno rientra nel regime normativo e convenzionale applicabile e, in particolare, quando l'Avvocatura dello Stato non assuma il patrocinio.
- Quando la costituzione in giudizio dell'Agenzia avviene tramite difensore esterno nelle ipotesi consentite dall'ordinamento o dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato, la sussistenza del presupposto legittimante si presume implicitamente dalla stessa scelta del patrocinio, senza oneri ulteriori di allegazione o prova.
- La questione della regolarizzazione della rappresentanza processuale ex art. 182 c.p.c. resta assorbita se la costituzione dell'ente è valida sin dall'origine; non vi è spazio per sanatoria di un difetto che non sussiste.
- In sede di legittimità non sono ammessi documenti nuovi se non pertinenti a nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso, e non è possibile introdurre questioni nuove o rimettere in discussione profili non contestati nei gradi di merito.
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