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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16659/2025 del 22/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo richiesto nel 2014 e le cartelle di pagamento sottostanti, deducendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite l'estratto e assumendo che le cartelle non fossero state ritualmente notificate. Il giudice di primo grado aveva dichiarato in parte il difetto di giurisdizione e per il resto rigettato il ricorso; la commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto analitico: la decisione si concentra invece sulla sopravvenuta disciplina dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale, per affermare che l'azione era ormai inammissibile perché non risultava allegato un pregiudizio concreto tra quelli tipizzati dalla legge.

La decisione

La Corte, richiamando l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 come modificato, la sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 e la successiva conferma delle Sezioni Unite n. 12459/2024, ha ritenuto che l'estratto di ruolo non sia di regola impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo/cartella asseritamente invalidamente notificata sia ammessa solo in presenza di specifici pregiudizi. Poiché in atti non risultava alcuna prova di un pregiudizio attuale quale pignoramento, intimazione di pagamento o perdita di benefici nei rapporti con la PA, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e il ricorso dichiarato inammissibile, salva la parte in cui era già stata declinata la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Le spese sono state compensate per tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostra che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, nei casi tipizzati dalla norma.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2001, n. 146

    Ha introdotto la modifica dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 poi convertita con legge n. 215/2021.

  • l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Ha convertito il d.l. n. 146/2021, confermando la novella sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È richiamato come uno dei casi in cui il pregiudizio da iscrizione a ruolo può rilevare, con riferimento alla partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato quale ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

  • d.lgs. n. 110/2024

    Ha ulteriormente confermato l'interpretazione restrittiva, sostituendo il primo comma del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 con la previsione che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo i casi di pregiudizio.

  • Costituzione

    Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate inammissibili perché la soluzione del problema richiede un intervento normativo di sistema rimesso alla discrezionalità del legislatore.

Massime di principio

  • In tema di riscossione mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale contro la cartella asseritamente non notificata è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • L'interesse ad agire nell'impugnazione del ruolo o della cartella conosciuti tramite estratto di ruolo sussiste solo se il contribuente deduce e dimostra un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo.
  • La mera allegazione della mancata notifica della cartella non basta a fondare l'impugnazione dell'estratto di ruolo in difetto dei presupposti tipizzati dal legislatore.
  • Quando il giudizio sia stato introdotto in violazione del nuovo perimetro legale di impugnabilità, la causa deve essere dichiarata inammissibile perché non proponibile.
  • La disciplina restrittiva dell'impugnazione dell'estratto di ruolo è stata ritenuta compatibile con la tutela giurisdizionale, poiché eventuali vuoti di protezione richiedono una scelta di sistema rimessa al legislatore.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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