Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13894/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale presupposta, relativa a un credito ICI per più annualità, deducendo la nullità della notificazione degli atti. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo invalida la notifica della cartella perché eseguita a mani della cognata, non convivente, presso un’abitazione diversa da quella di residenza del destinatario, senza la successiva raccomandata informativa ex art. 139, comma 4, c.p.c. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello per mero rinvio alla decisione di primo grado; 2) violazione dell’art. 139 c.p.c. per avere la CTR ritenuto necessaria la convivenza del familiare consegnatario e la raccomandata informativa; 3) violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 139 c.p.c. e delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, sostenendo che, in caso di consegna a persona di famiglia, grava sul destinatario l’onere di provare il carattere occasionale della presenza del consegnatario e che la mancata indicazione del luogo nella relata non invalida la notifica.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse meramente apparente, perché la CTR aveva comunque esplicitato la ragione della decisione, ossia la consegna a persona della famiglia presso un diverso piano dell’immobile rispetto alla residenza del contribuente. Ha invece accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo. La Corte ha ribadito che, nella notifica a persona di famiglia ex art. 139 c.p.c., non è richiesto un requisito di convivenza stabile, essendo sufficiente il vincolo familiare; incombe poi sul destinatario che neghi di aver ricevuto l’atto la prova dell’eventuale presenza soltanto occasionale del consegnatario. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha rilevato che dalla sentenza impugnata non emergevano con precisione le modalità di notificazione della cartella, profilo decisivo per stabilire se fosse necessaria la sola spedizione della raccomandata informativa oppure la sua effettiva ricezione. Conseguentemente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi le concrete modalità di notifica della cartella e la conseguente disciplina applicabile. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come base dell’iscrizione ipotecaria impugnata, quale atto prodromico alla controversia

  • art. 139 c.p.c.

    la consegna dell’atto a persona di famiglia non richiede la convivenza stabile del consegnatario; la disciplina della raccomandata informativa varia a seconda della concreta modalità di notificazione

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro del vizio di motivazione apparente

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 58 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti impositivi e relative formalità

  • art. 60, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla notificazione degli atti tributari

  • art. 60, comma 1, lett. a, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla Corte per distinguere le modalità di notificazione degli atti impositivi tramite messi comunali o messi autorizzati

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973

    «Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso ... il messo ... dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata»

    la Corte afferma che, se la notificazione avviene tramite messo e l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, è necessaria la spedizione della raccomandata informativa; non è richiesta la prova della sua ricezione

  • art. 139, comma 4, c.p.c.

    richiamato per affermare che, nei casi previsti, la notizia dell’avvenuta notificazione al destinatario è data con raccomandata semplice, non con avviso di ricevimento

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato nel quadro della notificazione a mezzo posta degli atti

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    richiamati come disciplina generale della notificazione a cui rinvia l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973

  • art. 7, legge 20 novembre 1982, n. 890

    richiamato per la notificazione a mezzo posta degli atti tributari; la Corte afferma che, nelle ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa

  • art. 8, legge 20 novembre 1982, n. 890

    richiamato per distinguere la diversa procedura di deposito in caso di irreperibilità relativa del destinatario

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per la notificazione diretta della cartella da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento

  • art. 2698 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova sulle circostanze della notifica

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una presunzione relativa alla regolarità della notificazione

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando la decisione contiene una giustificazione solo grafica o comunque obiettivamente inidonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice, senza che l’interprete possa colmare le lacune con congetture.
  • Nella notificazione dell’atto a persona di famiglia ex art. 139 c.p.c. non è richiesto un autonomo requisito di convivenza stabile del consegnatario con il destinatario; il vincolo di parentela o affinità è sufficiente a fondare la presunzione di recapito dell’atto al destinatario.
  • Chi deduce l’invalidità della notificazione per consegna a persona di famiglia deve provare che la presenza del consegnatario presso l’abitazione del destinatario fosse solo occasionale o temporanea; le risultanze anagrafiche, da sole, non sono sufficienti a superare la presunzione legale.
  • Quando la notificazione degli atti tributari è eseguita dai messi comunali o da messi speciali autorizzati e l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, la disciplina richiede la spedizione della raccomandata informativa; non è necessaria la prova della ricezione della stessa, salvo le diverse ipotesi normativamente previste.
  • Occorre distinguere, ai fini degli adempimenti successivi, tra la notificazione a persona diversa dal destinatario e quella per irreperibilità relativa con deposito: nel secondo caso la prova del perfezionamento può richiedere la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata di deposito, mentre nel primo basta la spedizione della comunicazione prevista dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.