Cassazione Civile, Ordinanza n. 02350/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente)
La controversia
I titolari di buoni fruttiferi postali avevano convenuto in giudizio la società di gestione del servizio postale, la cassa depositi e prestiti e il ministero competente per ottenere il pagamento della differenza tra gli importi che ritenevano dovuti in base alle indicazioni riportate sui titoli e quanto effettivamente corrisposto al rimborso. La domanda si fondava sulla dedotta illegittimità dell'applicazione ai buoni di vecchie serie dei nuovi tassi di interesse introdotti da decreti ministeriali, in particolare del meccanismo che aveva comportato la conversione dei buoni in nuove serie con tassi inferiori. In appello e poi in cassazione i ricorrenti hanno censurato: la motivazione della corte territoriale sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale; l'omesso esame del mutato quadro normativo derivante dalla trasformazione della cassa depositi e prestiti in società per azioni; l'inammissibilità, ritenuta tardiva, della domanda fondata sull'art. 43 Cost. quale pretesa di espropriazione del maggior credito; la decisione che ha escluso la prevalenza del testo grafico dei buoni rispetto alle successive variazioni normative; la declaratoria di inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa; infine, la statuizione sulle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi perché la questione era già stata risolta dalle Sezioni Unite nel senso della perdurante applicabilità ai rapporti in corso della disciplina previgente dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, che consentiva variazioni anche in peius dei tassi mediante decreto ministeriale. Ha inoltre confermato che i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e non titoli di credito, sicché non vale la tesi dell'autonomia testuale assoluta dei titoli rispetto alla disciplina legale. Ha condiviso la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. sia perché l'azione di arricchimento ha natura residuale e non è proponibile quando il rapporto è riconducibile a un rapporto contrattuale, sia perché non era stata censurata l'ulteriore ratio della corte di merito. Il sesto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata individuazione del fatto decisivo asseritamente omesso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziale; la Corte non ravvisa violazione perché la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente in relazione alle questioni decisive
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza; la Corte esclude che la motivazione della decisione di merito fosse apparente o inesistente
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inadeguatezza motivazionale della sentenza di appello; censura respinta
richiamato in tema di sinteticità e adeguatezza della motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge in più motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne rileva l'inammissibilità o l'infondatezza secondo i casi
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'ammissibilità della modifica o specificazione delle domande in corso di primo grado; la Corte conferma invece la tardività della domanda fondata sull'art. 43 Cost.
l'azione di arricchimento senza causa è qualificata come residuale e inammissibile quando la pretesa è riconducibile a un rapporto contrattuale o quando vi è altra azione proponibile
richiamato quale norma che sancisce la sussidiarietà dell'azione di arricchimento
art. 43 Cost.
richiamato dai ricorrenti come base di una pretesa di espropriazione del maggior credito; la Corte conferma che la relativa domanda era tardiva e comunque non decisiva
norma applicabile ratione temporis: consentiva la variazione del tasso di interesse dei buoni già emessi tramite decreto ministeriale, con effetti anche sui rapporti in corso
richiamato nel tentativo di prospettare una disciplina diversa e più favorevole; la Corte esclude che sia decisivo rispetto alla disciplina speciale dei buoni postali
richiamato insieme all'art. 117 nel quadro delle censure sulla disciplina applicabile ai buoni postali
art. 1 d.l. n. 460/1974 conv. in l. n. 588/1974
ha novellato l'art. 173 del codice postale mantenendo il meccanismo di variazione dei tassi sui buoni già emessi
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999
ha abrogato l'art. 173 ma ha previsto la perdurante applicabilità della disciplina previgente ai rapporti già in essere e la possibilità di una disciplina più favorevole da parte dei decreti attuativi, ritenuta però non vincolante
art. 9 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
ha ribadito che i buoni delle serie già emesse restano soggetti alla disciplina previgente
richiamato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 269/2003
richiamato in relazione al trasferimento delle gestioni dei buoni postali anteriori ad aprile 2001 al ministero competente
art. 4, lett. c, d.m. 5 dicembre 2003
richiamato insieme al d.lgs. n. 269/2003 sul trasferimento delle gestioni dei buoni anteriori ad aprile 2001
richiamato dalla Corte nel ricostruire il meccanismo di integrazione legale del rapporto mediante norme imperative o regolative sopravvenute
Massime di principio
- In materia di buoni fruttiferi postali, i rapporti sorti sotto la vigenza dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 restano regolati dalla disciplina previgente anche dopo le successive abrogazioni o riforme, se la disciplina transitoria lo prevede espressamente.
- La variazione del tasso di interesse dei buoni postali già emessi può operare anche in senso peggiorativo quando la legge speciale lo consenta e il relativo decreto ministeriale sia adottato nelle forme prescritte.
- I buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito, ma di titoli di legittimazione e di risparmio; pertanto non può pretendersi che il solo dato letterale stampato sul titolo prevalga in ogni caso sulla disciplina legale applicabile al rapporto.
- La domanda di arricchimento senza causa è proponibile solo in via residuale e non quando la pretesa sia riconducibile a un rapporto contrattuale o ad altra azione tipica già esperibile.
- La modifica o specificazione delle domande nel corso del giudizio di primo grado è ammissibile solo entro i limiti consentiti dal codice di rito; la proposizione tardiva di una domanda nuova, fondata su un diverso titolo, è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare con precisione il fatto storico trascurato e non può risolversi in una critica generica alla misura delle spese o alla valutazione complessiva del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02209/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02211/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02212/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02214/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02215/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02216/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →