Cassazione Civile, Ordinanza n. 23653/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il destinatario di una cartella di pagamento e degli atti successivi (comunicazione di iscrizione di ipoteca e intimazione di pagamento) ha impugnato il rigetto delle sue domande, deducendo vizi della notificazione della cartella prodromica e, quindi, degli atti conseguenti, nonché prescrizione del credito, errato calcolo di interessi e maggiorazioni e difetto di motivazione. In cassazione ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione della cartella eseguita mediante consegna a familiare convivente e contestazione della fede privilegiata attribuita alla relata quanto all’invio della raccomandata informativa; (2) violazione delle stesse norme e dell’art. 2697 c.c. per mancata prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa, che secondo il ricorrente avrebbe richiesto la produzione dell’avviso di ricevimento; (3) deduzione dell’inesistenza del debito per effetto di successive pronunce definitive di annullamento della cartella; (4) contestazione dell’addebito e del calcolo delle maggiorazioni ex legge n. 689/1981 per difetto di specifica indicazione del computo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato provata, sulla sola base della relata, la rituale spedizione della raccomandata informativa. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che, ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice e non occorre l’avviso di ricevimento; tuttavia ha precisato che la prova della spedizione al destinatario presso il suo indirizzo deve risultare da ricevuta di spedizione o documento equipollente, non essendo sufficiente l’asserzione contenuta nella relata se priva di ulteriori elementi identificativi. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento e il rinvio alle norme del d.P.R. n. 600/1973
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
lettera b-bis) del primo comma
la notifica eseguita a persona diversa dal destinatario richiede l’invio della raccomandata informativa; ai fini del perfezionamento basta la spedizione della raccomandata semplice, ma deve esserne provato l’inoltro al destinatario presso il suo indirizzo
richiamato dal ricorrente e nella motivazione come termine di raffronto, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina speciale fiscale
l’efficacia fidefacente degli atti pubblici copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
invocato per il riparto dell’onere della prova circa la spedizione della raccomandata informativa
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale base dell’intimazione di pagamento impugnata
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità della comunicazione di iscrizione di ipoteca
legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamata in relazione alle maggiorazioni contestate sul piano del calcolo
richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
Massime di principio
- Quando la notificazione della cartella di pagamento è eseguita mediante consegna a persona di famiglia convivente o ad altro consegnatario diverso dal destinatario, la raccomandata informativa prevista dalla disciplina speciale è un adempimento essenziale a pena di invalidità della notifica.
- Ai fini della validità della notificazione, non è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa: è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata semplice contenente la comunicazione di avvenuta notifica.
- L’attestazione del pubblico ufficiale nella relata fa piena prova soltanto dell’avvenuta spedizione della raccomandata nei limiti dei dati da lui direttamente compiuti o percepiti; non copre, con fede privilegiata, elementi ulteriori come il destinatario, l’indirizzo di spedizione o la completa regolarità del recapito.
- Se la relata si limita ad affermare genericamente l’invio della raccomandata informativa, senza che essa faccia corpo con la ricevuta di spedizione o con altro documento equipollente recante gli elementi identificativi della spedizione, non può ritenersi provato il perfezionamento della notifica.
- La parte che intende far valere la ritualità della notifica deve fornire la prova documentale dell’inoltro della comunicazione di avvenuta notifica al destinatario presso un indirizzo a lui riferibile; in difetto, la notifica della cartella resta invalida e gli atti consequenziali cadono.
- L’accoglimento di un motivo logicamente pregiudiziale sulla validità della notifica assorbe le ulteriori censure inerenti al merito del credito, alla prescrizione e al calcolo degli importi accessori.
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