Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23653/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il destinatario di una cartella di pagamento e degli atti successivi (comunicazione di iscrizione di ipoteca e intimazione di pagamento) ha impugnato il rigetto delle sue domande, deducendo vizi della notificazione della cartella prodromica e, quindi, degli atti conseguenti, nonché prescrizione del credito, errato calcolo di interessi e maggiorazioni e difetto di motivazione. In cassazione ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione della cartella eseguita mediante consegna a familiare convivente e contestazione della fede privilegiata attribuita alla relata quanto all’invio della raccomandata informativa; (2) violazione delle stesse norme e dell’art. 2697 c.c. per mancata prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa, che secondo il ricorrente avrebbe richiesto la produzione dell’avviso di ricevimento; (3) deduzione dell’inesistenza del debito per effetto di successive pronunce definitive di annullamento della cartella; (4) contestazione dell’addebito e del calcolo delle maggiorazioni ex legge n. 689/1981 per difetto di specifica indicazione del computo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato provata, sulla sola base della relata, la rituale spedizione della raccomandata informativa. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che, ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice e non occorre l’avviso di ricevimento; tuttavia ha precisato che la prova della spedizione al destinatario presso il suo indirizzo deve risultare da ricevuta di spedizione o documento equipollente, non essendo sufficiente l’asserzione contenuta nella relata se priva di ulteriori elementi identificativi. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento e il rinvio alle norme del d.P.R. n. 600/1973

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    lettera b-bis) del primo comma

    la notifica eseguita a persona diversa dal destinatario richiede l’invio della raccomandata informativa; ai fini del perfezionamento basta la spedizione della raccomandata semplice, ma deve esserne provato l’inoltro al destinatario presso il suo indirizzo

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente e nella motivazione come termine di raffronto, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina speciale fiscale

  • art. 2700 c.c.

    l’efficacia fidefacente degli atti pubblici copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti

  • art. 2697 c.c.

    invocato per il riparto dell’onere della prova circa la spedizione della raccomandata informativa

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale base dell’intimazione di pagamento impugnata

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità della comunicazione di iscrizione di ipoteca

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    richiamata in relazione alle maggiorazioni contestate sul piano del calcolo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio

Massime di principio

  • Quando la notificazione della cartella di pagamento è eseguita mediante consegna a persona di famiglia convivente o ad altro consegnatario diverso dal destinatario, la raccomandata informativa prevista dalla disciplina speciale è un adempimento essenziale a pena di invalidità della notifica.
  • Ai fini della validità della notificazione, non è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa: è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata semplice contenente la comunicazione di avvenuta notifica.
  • L’attestazione del pubblico ufficiale nella relata fa piena prova soltanto dell’avvenuta spedizione della raccomandata nei limiti dei dati da lui direttamente compiuti o percepiti; non copre, con fede privilegiata, elementi ulteriori come il destinatario, l’indirizzo di spedizione o la completa regolarità del recapito.
  • Se la relata si limita ad affermare genericamente l’invio della raccomandata informativa, senza che essa faccia corpo con la ricevuta di spedizione o con altro documento equipollente recante gli elementi identificativi della spedizione, non può ritenersi provato il perfezionamento della notifica.
  • La parte che intende far valere la ritualità della notifica deve fornire la prova documentale dell’inoltro della comunicazione di avvenuta notifica al destinatario presso un indirizzo a lui riferibile; in difetto, la notifica della cartella resta invalida e gli atti consequenziali cadono.
  • L’accoglimento di un motivo logicamente pregiudiziale sulla validità della notifica assorbe le ulteriori censure inerenti al merito del credito, alla prescrizione e al calcolo degli importi accessori.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.