Cassazione Civile, Ordinanza n. 21186/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 relativo a imposte dirette e IVA, con cui l'Ufficio recuperava costi indebitamente dedotti e contestava l'indetraibilità dell'IVA su fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una cooperativa poi risultata inattiva. In primo e secondo grado veniva ritenuto che l'Amministrazione avesse offerto un quadro presuntivo grave, preciso e concordante (assenza di documentazione sui rapporti commerciali, genericità delle prestazioni fatturate, mancanza di tracciabilità dei pagamenti, inattività del fornitore) e che la contribuente non avesse provato la propria buona fede né la diligenza nell'instaurare e mantenere i rapporti commerciali. In cassazione la società deduceva: omesso esame della propria buona fede e dell'ignoranza incolpevole circa le inadempienze della cooperativa; violazione dell'art. 109 TUIR per il mancato riconoscimento della deducibilità dei costi, che assumeva regolarmente contabilizzati, inerenti, certi e determinabili; omesso esame dell'insussistenza di elementi certi a sostegno della prova presuntiva dell'Ufficio; violazione dell'art. 21, comma 2, d.P.R. 633/1972, sostenendo che le fatture fossero formalmente complete e che la genericità o i pagamenti in contanti non bastassero a provare l'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo per il limite della "doppia conforme" e, comunque, per difetto dei requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo; ha ritenuto inammissibile e infondato il quarto motivo perché il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi sulle operazioni soggettivamente inesistenti e sul riparto dell'onere probatorio in materia IVA, valorizzando gli indici presuntivi dell'Ufficio e la mancata prova contraria della contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti restano in linea di principio deducibili ai fini delle imposte dirette, anche se la fattispecie è fraudolenta, salvo che difettino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure si tratti di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per un delitto non colposo. Poiché la CTR aveva negato la deducibilità solo richiamando la nozione di somministrazione di personale e l'art. 109 TUIR, senza verificare in concreto tali requisiti, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e non come critica alla valutazione delle prove; richiede specifica indicazione del fatto, del dato da cui risulta, della sua discussione e decisività.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti se la ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La parte che denuncia omesso esame deve indicare specificamente gli atti e i dati processuali rilevanti su cui fonda la censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare e richiamare gli atti su cui si fonda la censura di legittimità in modo da consentire il controllo della doglianza.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
La deducibilità dei costi deve essere verificata in concreto alla luce dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono in linea di principio deducibili, con efficacia retroattiva in bonam partem, salvo specifiche eccezioni.
art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
La regolarità formale della fattura non è sufficiente a escludere la soggettiva inesistenza dell'operazione se l'Amministrazione prova, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, non meri elementi istruttori.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
- In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, della partecipazione a una frode; il contribuente, una volta raggiunta tale prova, deve dimostrare la propria buona fede e l'uso della massima diligenza esigibile.
- La regolarità contabile, la forma apparentemente corretta della fattura e la mera esecuzione di pagamenti non bastano, da soli, a escludere la frode IVA quando emergano indici sintomatici gravi, precisi e concordanti di interposizione fittizia.
- Ai fini delle imposte dirette, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, salvo che manchino i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina fiscale o ricorra l'eccezione dei costi funzionali a un delitto non colposo; il giudice di merito deve compiere un accertamento in concreto su tali presupposti.
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