Cassazione Penale, Sentenza n. 29897/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.), deducendo violazione/erronea applicazione di norme regionali relative all'assegnazione degli alloggi popolari (legge reg. Siciliana 9/08/2002, n. 11 e legge reg. Siciliana 8/05/2018, n. 8) e dell'art. 633 c.p.; sostiene di aver presentato domanda di assegnazione il 30/11/2011 e di avere pagato i canoni, per cui mancherebbe l'elemento psicologico del reato, e che alla data della sentenza di appello sarebbe intervenuta la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la tesi che la mera presentazione della domanda di assegnazione e il pagamento dei canoni escludano il reato: le norme regionali richiedono l'effettiva assegnazione secondo condizioni previste di legge e non operano come sanatoria penale automatica. L'occupazione senza titolo integra l'art. 633 c.p. anche se l'occupante si è autodenunciato o ha pagato canoni, salvo che non sia provato l'accoglimento della domanda e la verifica dei requisiti. Quanto alla prescrizione, essendo l'illecito un reato permanente con "tempus commissi" indicato in forma aperta, il termine di prescrizione decorre dalla sentenza di primo grado (16/10/2018); con gli atti interruttivi il reato si sarebbe estinto il 16/04/2026. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'invasione di immobili pubblici o privati è integrata anche dall'occupazione sine titulo di alloggi di edilizia popolare; rileva la consapevolezza dell'altruità del bene e la finalità di occupazione. La mera presentazione di una domanda di assegnazione o il pagamento di canoni non eliminano automaticamente l'elemento psicologico e l'illiceità della condotta in assenza di provvedimento di assegnazione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dalla ricorrente per motivare il motivo di cassazione relativo a inosservanza/erronea applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
Legge regionale Sicilia 9/08/2002, n. 11 (commi 2 e 3)
Prevede la possibilità di assegnazione degli alloggi a chi li deteneva di fatto, subordinata a condizioni (possesso dei requisiti, assenza di preesistente assegnazione, recupero dei canoni e rilascio di parti non spettanti). Non costituisce automatica sanatoria penale e non estingue retroattivamente responsabilità penali.
Legge regionale Sicilia 8/05/2018, n. 8, art. 6, comma 2
Estende l'applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 11/2002 ai detentori senza titolo alla data del 31/12/2017; tuttavia l'applicazione non equivale a titolo assegnatorio definitivo fino a esito positivo del procedimento amministrativo.
Art. 25 Cost. (riserva di legge in materia penale)
Richiama il principio per cui atti normativi regionali non possono introdurre sanzioni penali o prevedere amnistie contrarie alla riserva di legge statale; le norme regionali non possono derubricare o sanare comportamenti penalmente rilevanti.
Massime di principio
- La mera presentazione di una domanda amministrativa per l'assegnazione di un alloggio pubblico e il pagamento di canoni non escludono di per sé il reato di invasione di edifici: è necessario l'effettivo provvedimento di assegnazione e la verifica dei requisiti previsti dalla norma regionale.
- L'occupazione sine titulo di alloggi di edilizia popolare è valutata come reato permanente; l'elemento soggettivo (consapevolezza dell'altruità del bene) persiste fino al rilascio di un titolo legale.
- Le norme regionali che regolano l'assegnazione degli alloggi non possono costituire una sanatoria penale né avere efficacia retroattiva per estinguere reati già consumati, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla normativa statale competente.
- Per i reati permanenti con "tempus commissi" indicato in forma aperta, il termine di prescrizione decorre dalla sentenza di primo grado; pertanto la prescrizione può non essere maturata alla data dell'appello quando sussistono atti interruttivi e sentenza di primo grado recente.
- In casi analoghi è fondamentale documentare e provare l'effettivo accoglimento amministrativo della domanda di assegnazione e l'inesistenza di preesistenti titoli assegnatari: senza tale prova la posizione dell'occupante resta penalmente rilevante.
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