Cassazione Penale, Sentenza n. 29859/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 442 c.p.p.: si deduce che il Tribunale di Mantova, nel calcolo del trattamento sanzionatorio dopo giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. (commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies), ha diminuito la pena di un terzo anziché della metà. La Procura Generale ha chiesto annullamento senza rinvio con riduzione della pena applicando correttamente la riduzione prevista per le contravvenzioni nel rito abbreviato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: il Tribunale aveva erroneamente ridotto la pena di un terzo. Applicando l'art. 442, comma 2, c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, comma 44), per i reati contravvenzionali nel giudizio abbreviato la pena deve essere diminuita della metà. Pertanto la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena è stata rideterminata in anni uno di arresto e euro quattromila di ammenda ai sensi dell'art. 620, lett. I), c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies
Norma sostanziale che punisce la guida in stato di ebbrezza con previsione di aggravanti (2-bis, 2-sexies) che incrementano il trattamento sanzionatorio; la Corte prende atto del calcolo delle aumenti fatto dal Tribunale prima della applicazione della riduzione per il rito abbreviato
art. 442 cod. proc. pen.
comma 2 (come modificato dall'art. 1, comma 44, L. 23 giugno 2017, n. 103)
Nel giudizio abbreviato per i reati contravvenzionali la pena determinata dal Giudice va diminuita della metà; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia invece applicato una diminuzione di un terzo, per cui ha corretto il calcolo
art. 63 cod. pen.
Richiamato dal Tribunale per motivare la mancata ulteriore maggiorazione della pena in presenza di più aggravanti; indica limiti alla cumulabilità di circostanze aggravanti nella determinazione della pena
art. 620 cod. proc. pen.
Consentitore alla Corte di annullare senza rinvio e rideterminare il trattamento sanzionatorio nei limiti indicati; la Corte ha esercitato tale potere per rideterminare la pena in anni uno e euro 4000
Massime di principio
- Nel rito abbreviato, se si tratta di contravvenzione, la pena determinata deve essere diminuita della metà (art. 442 c.p.p. comma 2); non si applica la diminuzione di un terzo prevista per i delitti
- Il calcolo della pena va effettuato tenendo conto prima delle eventuali aumenti e aggravanti previsti dalla norma sostanziale e poi applicando la riduzione prevista per il rito; errori nel calcolo possono essere corretti in Cassazione con annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
- La Procura Generale può proporre ricorso per cassazione quando è stato erroneamente determinato il trattamento sanzionatorio; la difesa dell'imputato può anche concordare sulla rettifica del calcolo
- La Corte di Cassazione, se ricorrono i presupposti, può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando un nuovo giudizio di merito sulla sola questione del trattamento sanzionatorio
- Quando più aggravanti sono richiamate, va verificata la disciplina della cumulabilità (art. 63 c.p.) per stabilire se e come le maggiorazioni debbano essere sommate prima dell'applicazione di eventuali riduzioni
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