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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29861/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugnava la sentenza di assoluzione resa in favore di Fulli, lamentando mancanza di motivazione e travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per aver il giudice d'appello adottato una ricostruzione nuova rispetto al primo grado ritenendo inesistente l'impatto tra i due motocicli. Chiedeva inoltre la sostituzione della formula assolutoria da "perché il fatto non sussiste" a "perché il fatto non costituisce reato" per tutelare i propri interessi nel giudizio civile risarcitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto della parte civile: la sostituzione della formula assolutoria non avrebbe prodotto alcun vantaggio pratico né preclusione nel giudizio civile, dato che la sentenza di assoluzione non ha contenuto un accertamento positivo dell'insussistenza del fatto o della sua attribuibilità all'imputato. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Individuazione del reato contestato (lesioni personali) rispetto al quale è stata pronunciata l'assoluzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata come motivo di cassazione per mancanza di motivazione o travisamento della prova; la Corte ha esaminato la questione e ritenuto che il ricorso non produceva un utile pratico per la ricorrente.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento dottrinale e giurisprudenziale sull'assoluzione per insufficienza di prove: un'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 non impedisce la proposizione dell'azione risarcitoria in sede civile.

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile di danno: il giudicato vincola il giudice civile solo se contiene un accertamento positivo circa l'inesistenza del fatto o la commissione nell'adempimento di un dovere/ esercizio di facoltà legittima.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione fissando l'importo in Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La parte civile non ha interesse concreto a impugnare una sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" esclusivamente al fine di ottenere la correzione della formula in "perché il fatto non costituisce reato", salvo che la sentenza contenga un accertamento positivo che pregiudichi concretamente la posizione nel giudizio civile.
  • Quando l'assoluzione è pronunciata per insufficienza di prove (art. 530, comma 2 c.p.p.), il giudice civile non è vincolato dalla formula assolutoria e può autonomamente valutare la responsabilità e il danno.
  • Per proporre ricorso per cassazione la parte deve dimostrare un interesse concreto e un'utilità pratica derivante dall'eventuale accoglimento; censure formali che non possono procurare vantaggi pratici sono dichiarate inammissibili.
  • La modifica della formula assolutoria ha rilievo pratico solo se nella motivazione è contenuto un accertamento positivo sull'inesistenza del fatto o sulla sussistenza di una causa di giustificazione che esclude l'illiceità; in tutti gli altri casi l'effetto preclusivo nel giudizio civile non sussiste.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, se del caso, al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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