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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29868/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Denuncia: 1) errata individuazione dell'annualità rilevante per il calcolo del reddito ai fini del beneficio, considerando redditi occasionali illeciti prodotti nel 2019 e 2020; 2) ingiustificata esclusione delle condizioni reddituali favorevoli all'ammissione, nonostante autocertificazione di assenza di redditi per il 2020 e dichiarazione di redditi 2019 pari a euro 8.000; 3) omissione nell'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice, che avrebbe potuto ammettere il richiedente e trasmettere il fascicolo alla Guardia di Finanza per accertamenti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse fornito una motivazione adeguata e sufficiente per presumere che l'Esparza disponesse di redditi superiori alla soglia prevista, anche in ragione di redditi illeciti derivanti da un'attività di spaccio. La Corte ha richiamato elementi probatori valutati dal Tribunale: partecipazione a traffici di cocaina su larga scala (fatti e condanne in procedimenti connessi), elevate quantità e prezzo della droga, e il rinvenimento in perquisizione della somma di euro 4.260. Ha osservato che il giudice può ricorrere a presunzioni semplici e che l'autocertificazione non prevale automaticamente su indizi robusti di redditi in nero; inoltre il Tribunale ha corretto a non richiedere accertamenti alla G.d.F. trattandosi di redditi in nero difficilmente rilevabili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76

    Regola la documentazione e le modalità di valutazione del reddito ai fini del gratuito patrocinio; la Corte ne riconosce la necessità di considerare anche i redditi non dichiarati, ivi compresi quelli illeciti, nella valutazione complessiva della situazione economica.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 79

    Si riferisce ai criteri per la determinazione dell'annualità rilevante e delle risorse; il tema centrale è la corretta individuazione del periodo di riferimento, ma la Corte ha confermato che il giudice può tenere conto di redditi illeciti anche se prodotti in anni precedenti quando sussistono elementi che rendono probabile la disponibilità di redditi continuativi.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 96 e 98

    Attribuiscono poteri istruttori al giudice in ordine alla documentazione; la Corte ha ritenuto che l'omissione di richiedere accertamenti alla Guardia di Finanza non fosse obbligatoria quando gli elementi indiziari indicano redditi in nero non agevolmente rilevabili e la decisione è adeguatamente motivata.

  • codice civile, art. 2724

    Articolo richiamato in quanto consente l'uso di presunzioni semplici per provare fatti economici; la Corte conferma che il giudice può fondare la valutazione su presunzioni come il tenore di vita e altri elementi indicativi di redditi illeciti.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese dopo il rigetto.

Massime di principio

  • Per l'ammissione al gratuito patrocinio il giudice deve valutare anche i redditi illeciti e può avvalersi di presunzioni semplici (tenore di vita, sequestro di denaro, natura e consistenza dei reati) per ritenere superata la soglia reddituale.
  • Una autocertificazione di inesistenza di redditi non è determinante se contrastata da indizi concreti e motivazioni del giudice che dimostrino la disponibilità di risorse non dichiarate.
  • Il giudice deve esplicitare le ragioni per ritenere che il richiedente percepisca redditi, confrontando dichiarazioni e fatti concreti; la mancata richiesta di verifiche alla Guardia di Finanza non costituisce di per sé vizio se la decisione è adeguatamente motivata.
  • Se sussistono elementi probatori significativi di attività lucrativa illecita (condanne, quantità di sostanza, sequestri di denaro), è legittimo negare il patrocinio nonostante dichiarazioni contrarie del richiedente.
  • In situazioni meno chiare il giudice può valutare l'opportunità di ammettere provvisoriamente e disporre accertamenti, ma questa scelta è rimessa alla prudente valutazione motivata dell'organo giudicante.

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