Cassazione Penale, Sentenza n. 29860/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso e stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura del Procuratore generale non fosse una vera questione di manifesta illogicita idonea a fondare il controllo di legittimita, ma piuttosto una critica alla valutazione di merito delle prove e degli indizi, profilo non sindacabile in sede di cassazione. Di conseguenza l'assoluzione resa dalla Corte d'appello permane.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato ex art. 530 comma 2 c.p.p. ritenendo non provato che lo stesso fosse alla guida del veicolo responsabile dell'incidente del 12.01.2016 a Mentana. Il motivo invocato era la manifesta illogicita della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe sufficientemente motivato il rigetto della valutazione indiziaria che aveva invece portato alla condanna in primo grado per violazione dell'art. 189 commi 1 e 7 d.lgs. 30/04/1992 n. 285.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma penale applicata in primo grado per la condotta di guida e omissione di soccorso; la Corte d'appello ha riformato la condanna originaria pronunciando invece l'assoluzione.
codice di procedura penale
Fondamento giuridico dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello perche l'imputato non ha commesso il fatto.
codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. e)
Norma invocata nel ricorso per denunciare la presunta manifesta illogicita della motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la censura si risolvesse in una valutazione di merito preclusa in questa sede.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non puo sindacare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito salvo che emerga un vizio di diritto o una manifesta illogicita non meramente consistenti in una diversa interpretazione dei fatti.
- Perche un motivo fondato sulla manifesta illogicita sia ammissibile occorre dimostrare contraddizioni evidenti, omissioni rilevanti o ragionamenti arbitrarî nella motivazione, non una semplice divergenza di apprezzamento degli indizi.
- Le questioni relative all'apprezzamento della prova indiziaria appartengono tipicamente al merito; il ricorso per cassazione deve invece focalizzarsi su errori di diritto o su vizi logico-giuridici della motivazione.
- Quando si impugna una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, il ricorrente pubblico dovrebbe cercare di individuare profili di diritto (es. violazione di principi probatori, mancata considerazione di elementi probatori decisivi, illogicita manifesta della catena argomentativa) piuttosto che limitarsi a riproporre la valutazione alternativa delle prove.
- In casi analoghi e utile documentare e argomentare con chiarezza come la valutazione probatoria abbia violato regole giuridiche o principi logico-formali, oppure far emergere l'assenza totale di motivazione, per rendere ammissibile il sindacato di legittimita.
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