Cassazione Civile, Ordinanza n. 28836/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito di un contribuente per l'anno 2008, con conseguente recupero a tassazione di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il gravame principale per tardività. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi centrati sulla violazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c. e dell'art. 1 della l. n. 742/1969: sostiene che la CTR abbia erroneamente calcolato il termine per impugnare la sentenza di primo grado non notificata, omettendo di applicare la sospensione feriale e giungendo così a ritenere tardivo un appello che, secondo il ricorrente, sarebbe stato tempestivo. Il secondo motivo ripropone le stesse censure sotto il profilo dell'error in procedendo e della nullità della sentenza.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito delle censure sulla tempestività dell'appello, perché ha rilevato preliminarmente che la notifica del ricorso per cassazione non risultava perfezionata: nel fascicolo era presente solo la ricevuta di spedizione della raccomandata, ma non l'avviso di ricevimento, necessario per provare la consegna dell'atto al destinatario. In applicazione del principio secondo cui la notifica postale si perfeziona con la ricezione del plico e la prova di tale ricezione va data con l'avviso di ricevimento, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione. Nulla è stato disposto per le spese, per la mancata costituzione dell'Agenzia, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito da parte dell'Ufficio; richiamata solo per descrivere il titolo impositivo impugnato.
invocato dal ricorrente per sostenere la tempestività dell'appello avverso la sentenza di primo grado non notificata.
art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742
invocato dal ricorrente per affermare che al termine lungo per impugnare dovesse aggiungersi la sospensione feriale dei termini.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per error in procedendo e nullità della sentenza impugnata.
art. 149, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che la notifica postale si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegare all'originale.
la Corte esclude la possibilità di rinnovazione della notifica mancante quando difetti l'avviso di ricevimento e la notifica risulti inesistente.
richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata, ma richiede la prova della ricezione del plico da parte del destinatario, normalmente mediante avviso di ricevimento.
- In mancanza dell'avviso di ricevimento depositato in atti, la notifica del ricorso deve essere considerata inesistente e il ricorso è dichiarato inammissibile, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- Quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare della notificazione, la Corte non esamina le censure di merito o di rito formulate contro la sentenza impugnata.
- Nei giudizi di cassazione, la mancata costituzione dell'intimato comporta la regola della mancata liquidazione delle spese, ma non impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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