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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28836/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito di un contribuente per l'anno 2008, con conseguente recupero a tassazione di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il gravame principale per tardività. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi centrati sulla violazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c. e dell'art. 1 della l. n. 742/1969: sostiene che la CTR abbia erroneamente calcolato il termine per impugnare la sentenza di primo grado non notificata, omettendo di applicare la sospensione feriale e giungendo così a ritenere tardivo un appello che, secondo il ricorrente, sarebbe stato tempestivo. Il secondo motivo ripropone le stesse censure sotto il profilo dell'error in procedendo e della nullità della sentenza.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito delle censure sulla tempestività dell'appello, perché ha rilevato preliminarmente che la notifica del ricorso per cassazione non risultava perfezionata: nel fascicolo era presente solo la ricevuta di spedizione della raccomandata, ma non l'avviso di ricevimento, necessario per provare la consegna dell'atto al destinatario. In applicazione del principio secondo cui la notifica postale si perfeziona con la ricezione del plico e la prova di tale ricezione va data con l'avviso di ricevimento, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione. Nulla è stato disposto per le spese, per la mancata costituzione dell'Agenzia, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata, ma richiede la prova della ricezione del plico da parte del destinatario, normalmente mediante avviso di ricevimento.
  • In mancanza dell'avviso di ricevimento depositato in atti, la notifica del ricorso deve essere considerata inesistente e il ricorso è dichiarato inammissibile, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • Quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare della notificazione, la Corte non esamina le censure di merito o di rito formulate contro la sentenza impugnata.
  • Nei giudizi di cassazione, la mancata costituzione dell'intimato comporta la regola della mancata liquidazione delle spese, ma non impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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