Cassazione Civile, Ordinanza n. 34257/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, applicando l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, ha rideterminato l'imposta di registro relativa a un'operazione composta da un conferimento di azienda e dalla successiva cessione dell'intera partecipazione sociale della società conferitaria. Le società hanno impugnato l'atto, ottenendo accoglimento in primo grado e poi conferma in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 53 Cost., dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della direttiva 69/335/CEE, 4 e 5 della direttiva 2008/7/CE e dell'art. 176 TUIR. Nel corso del giudizio di legittimità le contribuenti hanno chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, producendo la relativa documentazione e il pagamento effettuato da uno dei coobbligati; hanno poi chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha rilevato che erano integrati i presupposti della definizione agevolata della lite tributaria ex art. 6 del d.l. n. 119/2018: la causa doveva considerarsi sospesa sino al 31 dicembre 2020, l'istanza non era stata respinta entro il 31 luglio 2020, non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e la parte contribuente aveva chiesto espressamente l'estinzione. Ne è seguita la declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
Norme richiamate
Norma posta a base dell'avviso di liquidazione impugnato dall'Ufficio, richiamata come criterio di rideterminazione dell'imposta di registro sull'operazione esaminata.
art. 53 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale invocato dall'Agenzia per sostenere la doglianza sulla tassazione dell'operazione.
art. 7, comma 1, direttiva n. 69/335/CEE
Citat[a] nel motivo di ricorso quale norma unionale asseritamente violata nella lettura dell'operazione imponibile.
artt. 4 e 5 direttiva n. 2008/7/CE
Citate nel motivo di ricorso come norme europee rilevanti in tema di imposta sui conferimenti e operazioni societarie.
Richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione fiscale collegata al conferimento d'azienda e alla successiva operazione societaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
La Corte lo applica per riconoscere la definizione agevolata della controversia, la sospensione del processo e la regola sulle spese in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Richiamato per la memoria depositata dalle parti nella fase camerale di legittimità.
art. 27, comma 1, d.l. n. 137/2020
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata da remoto.
art. 16, comma 3, d.l. n. 228/2021
Richiamato come norma di proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Fonte della disciplina di definizione agevolata della lite tributaria applicata al caso.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata in relazione alla definizione agevolata.
Legge di conversione del d.l. n. 137/2020, richiamata per la trattazione da remoto.
Legge di conversione del d.l. n. 228/2021, richiamata per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è stata validamente definita in via agevolata ai sensi della normativa speciale sopravvenuta, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione di merito.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata rilevano la presentazione dell'istanza, l'assenza di rigetto nei termini previsti e la mancata proposizione dell'istanza di trattazione entro il termine stabilito dalla disciplina speciale.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata, le spese seguono la regola speciale prevista dalla normativa di pace fiscale, restando a carico della parte che le ha anticipate.
- La sopravvenuta definizione della controversia assorbe ogni esame del motivo di ricorso, anche quando questo investa questioni sostanziali di tassazione dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34129/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34130/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34131/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34133/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34134/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34135/2022 del 21/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →