Cassazione Civile, Ordinanza n. 01523/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La curatela di una società dichiarata fallita ha impugnato il ruolo e il presupposto avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2010, sostenendo di non aver mai ricevuto l’atto impositivo e deducendo la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo. L’Amministrazione ha replicato producendo gli avvisi di inizio e fine pubblicazione all’albo della casa comunale, sostenendo la validità della notifica eseguita secondo il rito dell’irreperibile assoluto ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso per difetto di prova delle ricerche del messo notificatore e dell’esistenza della relata; la CTR aveva invece riformato la decisione, ritenendo sufficiente la prova dell’affissione all’albo pretorio della casa comunale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omessa esposizione dei fatti e motivazione apparente della sentenza d’appello; (2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza; (3) violazione delle norme sulla notifica ex art. 60 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 137, 138, 140, 143, 145 e 148 c.p.c., per mancata prova delle preventive ricerche del destinatario; (4) violazione dell’art. 6 l. 212/2000; (5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla sede/domicilio della società, alla relata e ai dati del legale rappresentante. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, ma ha accolto il terzo, reputando indispensabile la prova e l’indicazione delle ricerche svolte dal messo notificatore prima di ricorrere alla procedura per irreperibilità assoluta; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ha accolto il terzo motivo per vizio della procedura di notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, e ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché verifichi la correttezza della procedura notificatoria alla luce dei principi indicati. Il ricorso è dunque stato accolto nei limiti del terzo motivo, con rimessione al giudice di merito per il nuovo esame della validità della notifica.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La censura ex n. 4 è stata esaminata con riferimento alla nullità della sentenza per difetto di motivazione o mancata esposizione dei fatti; nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti infondati perché la sentenza impugnata rendeva comunque intelligibile la ratio decidendi.
art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la sua violazione, ritenendo sufficiente l’esposizione delle ragioni decisorie.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o se questa è meramente apparente; qui la motivazione è stata ritenuta esistente e idonea a rendere comprensibile la decisione.
art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
In tema di notifica per irreperibilità assoluta, il messo notificatore deve indicare le ricerche svolte prima di ricorrere al deposito nella casa comunale e all’affissione all’albo; la sola affissione non basta se non è provata la previa ricerca del destinatario.
artt. 137, 138, 140, 143, 145 e 148 c.p.c.
Richiamati come norme di riferimento del procedimento notificatorio, ma la decisione si concentra sulla prova delle ricerche necessarie per legittimare la notifica ex art. 60 d.P.R. 600/1973.
Il motivo che lo invocava è stato dichiarato assorbito; la Corte non ne ha esaminato nel merito la portata concreta.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza non è apparente quando, pur in forma sintetica o non separata in modo rigido dalla parte narrativa, consente di individuare con chiarezza la questione decisa e le ragioni della decisione, rendendo possibile il controllo in sede di legittimità.
- La notifica dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiede non solo il deposito dell’atto in casa comunale e l’affissione all’albo, ma anche l’indicazione e la prova delle ricerche svolte dal messo notificatore per accertare l’irreperibilità assoluta del destinatario.
- La mera produzione degli avvisi di affissione non è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica se manca la relata o comunque la documentazione delle ricerche preliminari, perché in tal caso non è consentito al giudice controllare la correttezza dell’operato del notificatore.
- Quando un vizio della notificazione assorbe la decisione sulla validità dell’atto, restano assorbite le censure ulteriori che presuppongano comunque la validità o l’irrilevanza del procedimento notificatorio.
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