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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01523/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La curatela di una società dichiarata fallita ha impugnato il ruolo e il presupposto avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2010, sostenendo di non aver mai ricevuto l’atto impositivo e deducendo la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo. L’Amministrazione ha replicato producendo gli avvisi di inizio e fine pubblicazione all’albo della casa comunale, sostenendo la validità della notifica eseguita secondo il rito dell’irreperibile assoluto ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso per difetto di prova delle ricerche del messo notificatore e dell’esistenza della relata; la CTR aveva invece riformato la decisione, ritenendo sufficiente la prova dell’affissione all’albo pretorio della casa comunale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omessa esposizione dei fatti e motivazione apparente della sentenza d’appello; (2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza; (3) violazione delle norme sulla notifica ex art. 60 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 137, 138, 140, 143, 145 e 148 c.p.c., per mancata prova delle preventive ricerche del destinatario; (4) violazione dell’art. 6 l. 212/2000; (5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla sede/domicilio della società, alla relata e ai dati del legale rappresentante. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, ma ha accolto il terzo, reputando indispensabile la prova e l’indicazione delle ricerche svolte dal messo notificatore prima di ricorrere alla procedura per irreperibilità assoluta; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ha accolto il terzo motivo per vizio della procedura di notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, e ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché verifichi la correttezza della procedura notificatoria alla luce dei principi indicati. Il ricorso è dunque stato accolto nei limiti del terzo motivo, con rimessione al giudice di merito per il nuovo esame della validità della notifica.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La censura ex n. 4 è stata esaminata con riferimento alla nullità della sentenza per difetto di motivazione o mancata esposizione dei fatti; nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti infondati perché la sentenza impugnata rendeva comunque intelligibile la ratio decidendi.

  • art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la sua violazione, ritenendo sufficiente l’esposizione delle ragioni decisorie.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o se questa è meramente apparente; qui la motivazione è stata ritenuta esistente e idonea a rendere comprensibile la decisione.

  • art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    In tema di notifica per irreperibilità assoluta, il messo notificatore deve indicare le ricerche svolte prima di ricorrere al deposito nella casa comunale e all’affissione all’albo; la sola affissione non basta se non è provata la previa ricerca del destinatario.

  • artt. 137, 138, 140, 143, 145 e 148 c.p.c.

    Richiamati come norme di riferimento del procedimento notificatorio, ma la decisione si concentra sulla prova delle ricerche necessarie per legittimare la notifica ex art. 60 d.P.R. 600/1973.

  • art. 6 l. n. 212/2000

    Il motivo che lo invocava è stato dichiarato assorbito; la Corte non ne ha esaminato nel merito la portata concreta.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza non è apparente quando, pur in forma sintetica o non separata in modo rigido dalla parte narrativa, consente di individuare con chiarezza la questione decisa e le ragioni della decisione, rendendo possibile il controllo in sede di legittimità.
  • La notifica dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiede non solo il deposito dell’atto in casa comunale e l’affissione all’albo, ma anche l’indicazione e la prova delle ricerche svolte dal messo notificatore per accertare l’irreperibilità assoluta del destinatario.
  • La mera produzione degli avvisi di affissione non è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica se manca la relata o comunque la documentazione delle ricerche preliminari, perché in tal caso non è consentito al giudice controllare la correttezza dell’operato del notificatore.
  • Quando un vizio della notificazione assorbe la decisione sulla validità dell’atto, restano assorbite le censure ulteriori che presuppongano comunque la validità o l’irrilevanza del procedimento notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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