Cassazione Civile, Ordinanza n. 31985/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del criterio con cui l'azienda sanitaria calcolava, nei giorni di ferie, festività, permessi e altre assenze legittime, il c.d. debito orario giornaliero: in presenza il turno era considerato di 6 ore e 20 minuti, mentre nei giorni di assenza veniva computato in 6 ore, con una differenza di 20 minuti per ciascun giorno di assenza e conseguente necessità di recupero orario. Il lavoratore domandava le differenze retributive per il periodo indicato. L'azienda sanitaria, ricorrendo per cassazione, ha dedotto violazione di legge e dei CCNL applicabili, sostenendo che, per la dirigenza medica, vige il principio di onnicomprensività della retribuzione e che non poteva comunque essere riconosciuto un compenso ulteriore per ore eccedenti l'orario contrattuale, anche se derivanti da un errore nel calcolo del debito orario; ha inoltre censurato la qualificazione della condanna operata dalla Corte territoriale, che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il rilievo di inammissibilità del ricorso e ha accolto il motivo di ricorso. Ha affermato che, per il dirigente medico, la retribuzione mensile è omnicomprensiva e non dipende dal tempo effettivamente lavorato; pertanto, il lavoratore non ha diritto a compensi ulteriori per il solo fatto che, a causa dell'erroneo calcolo del debito orario in occasione delle assenze, abbia svolto più ore rispetto a quelle necessarie per raggiungere le 38 ore settimanali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda originaria del dirigente medico. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità della questione; escluso altresì il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
è il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi.
artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001
sono richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'assetto retributivo della dirigenza medica e del principio di onnicomprensività.
art. 14 del c.c.n.l. Area dirigenza medica 3 novembre 2005
è invocato quale fonte collettiva della disciplina del rapporto e della retribuzione del dirigente medico.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che il ricorso deve esporre in modo chiaro e sintetico fatti sostanziali e processuali, senza necessità di ricercare autonomamente negli atti gli elementi rilevanti.
viene richiamato per aderire a un precedente recente e per enunciare i principi di diritto applicabili.
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
è richiamato solo per chiarire che eventuali profili risarcitori per pregiudizio alla salute o alla personalità morale seguono una diversa tutela, distinta dalla domanda di differenze retributive.
art. 32 Cost.
è evocato come parametro costituzionale della tutela della salute, rilevante in eventuali domande risarcitorie diverse da quella proposta.
artt. 2 e 35 Cost.
sono richiamati come fondamento costituzionale della dignità della persona e del lavoro, sempre in relazione a possibili tutela diverse da quella retributiva.
Massime di principio
- Il dirigente medico soggetto a una retribuzione mensile omnicomprensiva non può ottenere, in via di esatto adempimento, somme ulteriori solo perché l'amministrazione abbia calcolato in modo errato il debito orario nelle giornate di assenza legittima.
- Quando il rapporto collettivo prevede una retribuzione su base mensile e non oraria, il mero svolgimento di un numero di ore superiore non trasforma automaticamente la prestazione in lavoro straordinario o compensabile autonomamente.
- Se l'erroneo calcolo del debito orario determini un aggravio della prestazione, la tutela eventualmente esperibile non è quella retributiva ma, se ne ricorrono i presupposti, quella risarcitoria per lesione della salute, del riposo o della personalità morale, con specifica allegazione e prova del pregiudizio.
- Il ricorso per cassazione soddisfa il requisito di specificità quando consente di comprendere con chiarezza oggetto della controversia, decisione impugnata e ragioni di censura mediante una sintesi funzionale degli atti rilevanti.
- La Cassazione può decidere nel merito rigettando la domanda originaria quando, cassata la sentenza di merito, non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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