Cassazione Civile, Ordinanza n. 14778/2025 del 02/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un verbale/provvedimento di contestazione di violazioni, emesso dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara, per asserite violazioni del Regolamento CE n. 561/2006 e dell'art. 174 cod. strada in tema di periodo di guida e riposo giornaliero di un automezzo. I soggetti sanzionati hanno proposto opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello dal Tribunale di Chieti. In cassazione hanno dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 12 d.lgs. n. 285/1992 e 57 c.p.p., sostenendo che gli ispettori del lavoro non avessero potere di accertare e sanzionare violazioni della circolazione stradale; (2) violazione dell'art. 174, comma 4, cod. strada, degli artt. 8, commi 2-4, Reg. 561/2006 e 15, par. 2, Reg. 3821/85, per avere il Tribunale ritenuto provata la mancata osservanza del riposo giornaliero sulla base della sola omessa annotazione e del mancato inserimento manuale dei dati nel cronotachigrafo dopo l'allontanamento dal mezzo; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'erronea applicazione dell'art. 6 Reg. 561/2006, con richiamo alla decisione della Commissione europea n. 3579 del 7.6.2011, che escluderebbe dal calcolo dei tempi di guida massimi i tempi per altre attività, come carico e scarico; (4) violazione degli artt. 174, comma 4, cod. strada, 4 lett. j e 6 Reg. 561/2006, sempre in relazione alla suddetta decisione europea, per avere il Tribunale incluso nel computo anche i tempi di carico/scarico e altre attività diverse dalla guida. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, qualificandoli come attinenti ad accertamenti di fatto e rinviando alla propria precedente ordinanza n. 27324/2024, fattispecie sovrapponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la soluzione già adottata nei gradi di merito, ritenendo corretto che l'Ispettorato del lavoro potesse svolgere le verifiche sui registri di servizio e sui cronotachigrafi e irrogare le relative sanzioni, poiché tali controlli sono finalizzati sia alla sicurezza della circolazione sia alla tutela dei lavoratori dell'autotrasporto. Ha inoltre reputato infondati i motivi relativi alla prova della violazione dei tempi di riposo e al computo dei tempi di attività diverse dalla guida, trattandosi di questioni di fatto non decisive in senso favorevole ai ricorrenti. Conseguentemente ha posto le spese a carico dei ricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le doglianze sono state prospettate come violazione di legge o nullità della sentenza, ma la Corte le ha ritenute infondate perché attinenti a valutazioni in fatto già correttamente svolte nei gradi di merito.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la competenza degli ispettori del lavoro; la Corte ha invece affermato che tali soggetti possono svolgere le verifiche e irrogare le sanzioni anche in materia di art. 174 cod. strada.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa incompetenza degli ispettori del lavoro; la Corte non ne ha accolto la lettura proposta.
La verifica dei registri di servizio e dei cronotachigrafi è strumentale all'accertamento del rispetto dei limiti temporali di guida e riposo; la violazione può essere accertata anche dall'ispettorato del lavoro.
Regolamento CE n. 561/2006
artt. 4, lett. j; 6; 8, commi 2, 3, 4
Le censure sul computo dei tempi di guida e riposo e sulla rilevanza di attività diverse dalla guida sono state ritenute infondate; la Corte ha richiamato la propria precedente ordinanza in fattispecie sovrapponibile.
Regolamento CE n. 3821/85
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi di annotazione e inserimento manuale dei dati sul dispositivo di controllo; la Corte non ha accolto la tesi difensiva.
La Corte ha rinviato integralmente alle argomentazioni contenute in una precedente ordinanza della stessa Corte, condividendole come ratio decidendi applicabile al caso.
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di violazioni dell'art. 174 cod. strada, il controllo dei registri di servizio e dei cronotachigrafi è funzionale non solo alla sicurezza della circolazione, ma anche alla tutela dei lavoratori dell'autotrasporto; perciò l'attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni può spettare anche all'ispettorato del lavoro.
- Le doglianze in cassazione che contestano la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito non possono essere utilmente veicolate come violazione di legge o nullità della sentenza quando mirano, in sostanza, a ottenere una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
- Nel computo dei tempi rilevanti ai fini delle violazioni sui periodi di guida e riposo, la questione della rilevanza di attività ulteriori rispetto alla guida va risolta secondo la disciplina specifica del regolamento europeo applicabile e secondo l'interpretazione già consolidata dalla giurisprudenza di legittimità in casi sovrapponibili.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione.
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