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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14777/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione emessa all’esito di accertamenti ispettivi in materia lavoristica, con sanzione pecuniaria per plurime violazioni: mancata registrazione di lavoratori nel LUL, mancata concessione del riposo giornaliero, registrazioni infedeli delle presenze e conseguente omessa retribuzione di giornate lavorate ma non correttamente registrate. La società e il legale rappresentante avevano proposto opposizione, respinta in primo grado e in appello. In cassazione articolano due motivi: con il primo deducono violazione dell’art. 3 l. n. 689/1981, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato l’insussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’illecito amministrativo; con il secondo denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008, lamentando un erroneo trattamento sanzionatorio per la mancata registrazione nel LUL delle ore lavorate e non contabilizzate per 11 lavoratori, ma la censura è reputata priva di autosufficienza perché non indica in quale fase e con quali atti la questione sia stata devoluta ai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Respinge nel merito il primo motivo, chiarendo che per le sanzioni amministrative l’art. 3 l. n. 689/1981 configura una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, sicché non occorre la prova concreta del dolo o della colpa da parte dell’amministrazione, gravando sul trasgressore l’onere di dimostrare di avere agito senza colpa. Dichiara invece inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riporta puntualmente dove e come la questione sarebbe stata sollevata nei giudizi di merito, né consente la verifica della ritualità e tempestività della doglianza ex art. 112 c.p.c. Conseguentemente condanna la parte ricorrente alle spese e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 3 legge n. 689/1981

    Per le violazioni sanzionate amministrativamente è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; la norma pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, con onere per il trasgressore di provare di avere agito senza colpa.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se la questione era stata ritualmente e specificamente devoluta al giudice di merito e se il ricorso per cassazione ne riproduce puntualmente contenuto, collocazione processuale e decisività.

  • art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008

    È richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria connessa alla mancata o infedele registrazione delle ore di lavoro nel LUL.

  • artt. 39 d.l. n. 112/2008 e 7 d.lgs. n. 66/2003

    Sono le disposizioni violate contestate nel verbale ispettivo e poste a base dell’ordinanza-ingiunzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, comporta il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, l’art. 3 l. n. 689/1981 non richiede che l’amministrazione provi in concreto dolo o colpa: l’illecito si presume colpevole e spetta al trasgressore dimostrare di aver agito senza colpa.
  • La mera minima entità della violazione o la natura materiale del fatto non escludono, di per sé, l’elemento soggettivo; occorre una prova specifica della connessione tra le modalità del fatto e l’assenza di colpa.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorso per cassazione non indica con precisione dove, come e quando la questione sia stata dedotta nei giudizi di merito e non ne riproduce il contenuto rilevante.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che gli atti processuali rilevanti siano indicati in modo compiuto, così da consentire alla Corte la verifica senza autonome ricerche nel fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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