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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14766/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni amministrative con cui veniva richiesto a una datrice di lavoro il pagamento di una maxi-sanzione per avere impiegato tre lavoratori in un esercizio di ristorazione senza regolare iscrizione, sulla base di un accertamento della Guardia di Finanza e di successive verifiche ispettive. L’atto era stato impugnato; nel frattempo era stata emessa anche la cartella esattoriale conseguente, anch’essa opposta. Riuniti i giudizi, i primi giudici avevano rigettato le opposizioni e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo non superata la presunzione legale sulla durata dei rapporti di lavoro, preferendo le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto a quelle rese in giudizio e rilevando che l’opposizione alla cartella non conteneva censure nuove rispetto all’atto sanzionatorio. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: omessa pronuncia/motivazione sull’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in pendenza del giudizio sull’atto sanzionatorio; motivazione apparente sulla maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva; violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e della L. n. 689/1981 per asserita inversione dell’onere della prova; violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere attribuito valore probatorio legale a elementi liberamente valutabili; violazione del D.L. n. 12/2002, art. 3, comma 3, per l’erronea applicazione della presunzione sulla durata del rapporto e per avere ritenuto non fornita la prova contraria della minore durata del lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale si era comunque pronunciata sulla censura relativa alla cartella e, comunque, la doglianza era priva di interesse concreto e attuale: in presenza di un accertamento già impugnato e di una decisione di merito sulla fondatezza della pretesa, l’eventuale illegittimità formale dell’iscrizione a ruolo non avrebbe dato alla parte un risultato giuridicamente apprezzabile. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, escludendo che vi fosse motivazione apparente, perché il percorso argomentativo era intellegibile e coerente, in un contesto di doppia conforme. Ha poi respinto congiuntamente terzo, quarto e quinto motivo, affermando che i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti, mentre le dichiarazioni rese da terzi sono liberamente valutabili; il giudice di merito può attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese nell’immediatezza rispetto a quelle rese tempo dopo in giudizio, può scindere le dichiarazioni e non è tenuto a confutare analiticamente gli elementi non accolti. Nessuna violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste quando il giudice non sposta l’onere probatorio ma valuta, eventualmente in modo non condiviso, l’esito della prova. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata se la sentenza di merito contiene comunque una decisione sulla questione, anche solo implicitamente o formalmente.

  • artt. 103 e 104 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla dedotta illegittimità dell’iscrizione a ruolo, ma la questione è stata ritenuta priva di interesse decisivo nel caso concreto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se manca il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione ricorre solo se l’onere della prova è addossato alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione dell’esito della prova.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per sostenere il valore probatorio dei verbali ispettivi; la Corte ribadisce che l’efficacia di piena prova riguarda solo quanto attestato come avvenuto in presenza del verbalizzante.

  • art. 23 L. n. 689/1981.

    È evocato nel contesto dell’opposizione a sanzione amministrativa, ma la Corte non ravvisa violazioni della disciplina probatoria invocata.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disapplica la regola del prudente apprezzamento; non se si contesta solo la cattiva valutazione del materiale istruttorio.

  • D.L. n. 12/2002, art. 3, comma 3

    La presunzione legale sulla durata dei rapporti di lavoro può essere vinta con prova contraria; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto non raggiunta tale prova.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte fa ricorso al potere di correzione/integrazione della motivazione per chiarire la infondatezza della censura sull’iscrizione a ruolo.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999

    La Corte richiama il principio secondo cui, se la cartella deriva da un accertamento già impugnato, non vi è interesse concreto a dolersi della mancanza di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale che sia collegata a un accertamento già impugnato, la deduzione dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per pendenza del giudizio sull’atto presupposto è priva di interesse concreto se la controversia è stata comunque decisa nel merito sulla debenza della pretesa.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile, che dia conto delle ragioni della decisione, è sufficiente in cassazione.
  • I verbali ispettivi fanno piena prova limitatamente ai fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da essi compiuti; per le dichiarazioni di terzi raccolte in sede ispettiva il giudice conserva piena libertà di valutazione insieme alle altre risultanze istruttorie.
  • Il giudice di merito può attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti rispetto a quelle rese in giudizio, e può anche valorizzarne solo alcune parti se più coerenti con il complesso probatorio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta semplicemente che la prova sia stata valutata male o ritenuta, a torto, sufficiente o insufficiente.
  • La denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso la regola del prudente apprezzamento, non quando si contesta il merito della valutazione probatoria.
  • La presunzione legale sulla durata dei rapporti di lavoro può essere superata solo con prova contraria idonea; in difetto, la pretesa sanzionatoria fondata sull’accertamento ispettivo può essere confermata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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