Cassazione Civile, Ordinanza n. 14776/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un atto di irrogazione di sanzioni amministrative emesso nei confronti di una società per avere impiegato, nell'anno 2002, lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria. L'atto sanzionatorio era stato seguito da cartella di pagamento notificata il 9 luglio 2009. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto nulla la notifica dell'atto sanzionatorio; la Corte d'appello, invece, in riforma, ha accolto l'appello dell'Amministrazione e rigettato l'opposizione, ritenendo che, mancata la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento, non fosse più possibile contestare la fondatezza della pretesa sanzionatoria, poiché le eventuali censure avrebbero dovuto essere fatte valere contro la cartella entro il termine di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) tardività dell'appello per violazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c.; 2) erronea ritenuta regolarità della notifica della cartella; 3) erronea qualificazione come nuova di una prova documentale già presente nel giudizio tributario; 4) violazione del giudicato interno formatosi sulla statuizione di decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio per tardiva notifica dell'atto; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente; 6) erronea attribuzione alla tardiva notifica della cartella di un effetto di reviviscenza del potere sanzionatorio già estinto per decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudizio era stato correttamente trattato secondo il rito del lavoro in virtù del principio di ultrattività del rito, con conseguente corretta instaurazione dell'appello ai sensi degli artt. 433 ss. c.p.c. Ha rigettato il secondo motivo chiarendo che la notifica della cartella era stata eseguita ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, presso la sede della società, con consegna a soggetto qualificatosi come addetto alla ricezione. Ha respinto il terzo motivo osservando che il documento sulla relata di notifica era già acquisito nell'unitario giudizio, prima tributario e poi riassunto, ed era quindi utilizzabile anche nella fase di riassunzione in forza dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1990 e del principio di translatio iudicii. Ha respinto il quarto motivo escludendo la formazione di un giudicato interno incompatibile con la decisione d'appello, poiché l'eventuale irregolarità della notificazione dell'atto sanzionatorio andava fatta valere impugnando tempestivamente la cartella. Ha rigettato il quinto motivo, ritenendo la motivazione della sentenza non apparente e comunque rispettosa del minimo costituzionale. Ha respinto il sesto motivo affermando che non vi è stata reviviscenza del potere sanzionatorio dell'Amministrazione, ma solo l'impugnazione tardiva di un atto già superato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 327, comma 1, c.p.c.
Il motivo che ne denunciava la violazione è stato ritenuto infondato perché l'appello era stato correttamente instaurato secondo il rito applicabile al giudizio, in forza dell'ultrattività del rito.
artt. 433 ss. c.p.c.
Richiamati per affermare che l'appello è stato correttamente proposto nelle forme proprie del rito del lavoro, applicabile per ultrattività del rito nel giudizio riassunto.
art. 2719 c.c.
Evocato dal ricorrente per contestare la ritualità della prova documentale, ma non ritenuto violato; il documento era già ritualmente acquisito agli atti del giudizio unitario.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
La Corte ha precisato che la notifica della cartella non è avvenuta ai sensi di questa norma, bensì ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
"la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale"; "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento"; "in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda"
Norma ritenuta applicabile alla notifica della cartella; la Corte ha valorizzato la consegna presso la sede della società a soggetto qualificatosi come addetto alla ricezione atti.
art. 437, comma 2, c.p.c.
La censura di novità della prova documentale è stata respinta perché il documento era già presente nel giudizio unitario e indispensabile alla decisione.
art. 2909 c.c.
Richiamato per dedurre la violazione del giudicato interno; la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato incompatibile con la soluzione adottata.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di motivazione apparente è stata rigettata perché il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del minimo costituzionale della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.
art. 36-bis, comma 7-bis, d.l. n. 223/2006
Invocato per sostenere che la tardiva notifica della cartella non potesse far rivivere il potere sanzionatorio; la Corte ha respinto la censura.
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato insieme all'art. 36-bis, comma 7-bis, d.l. n. 223/2006; la Corte ha escluso qualunque reviviscenza del potere sanzionatorio.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Indicato come termine perentorio entro cui avrebbe dovuto essere impugnata la cartella di pagamento per contestare la pretesa sanzionatoria.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1990
Richiamato per affermare che il documento già acquisito nel giudizio tributario restava utilizzabile anche nella fase di riassunzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio riassunto a seguito di translatio iudicii, il rito applicato dal giudice originariamente adito può mantenere ultrattività, con conseguente correttezza dell'impugnazione proposta secondo le forme del rito effettivamente osservato nel processo.
- La contestazione della pretesa fondata su un atto presupposto deve essere veicolata attraverso l'impugnazione tempestiva del primo atto idoneo a rendere effettivo il diritto di difesa; se il contribuente non impugna tempestivamente la cartella di pagamento, non può successivamente riproporre censure ormai tardive contro il presupposto sanzionatorio.
- Nel processo civile, un documento già ritualmente acquisito nell'unitario giudizio precedente alla riassunzione non diventa "nuovo" solo perché non nuovamente depositato nella fase successiva, se rimane nella disponibilità processuale del fascicolo e la sua produzione non lede il diritto di difesa della controparte.
- La deduzione di giudicato interno richiede una reale incompatibilità tra la statuizione non impugnata e la decisione successiva; il giudicato non si forma quando il giudice d'appello adotta una soluzione logicamente e giuridicamente incompatibile con la tesi del giudicato invocato.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo quando la sentenza scende sotto il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost., non essendo sufficiente una motivazione sintetica ma comprensibile.
- La tardiva impugnazione di un atto successivo e autonomamente lesivo non determina la reviviscenza di poteri amministrativi già asseritamente esauriti, ma comporta soltanto l'intempestività della contestazione rispetto all'atto che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato.
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