Cassazione Civile, Ordinanza n. 23068/2026 del 11/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui era stato rettificato il classamento di unità immobiliari di proprietà di una società agricola situate nel Comune di Cavernago e destinate alla produzione di energia elettrica da biomasse vegetali e reflui zootecnici, con variazione della categoria da D/10 a D/1. Dopo che il giudizio di cassazione promosso dall'Agenzia si era estinto per effetto della definizione agevolata delle liti tributarie prevista dalla legge n. 197 del 2022, l'Agenzia ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che il decreto di estinzione fosse affetto da errore di fatto, perché presupponeva erroneamente che la società avesse presentato domanda di definizione agevolata. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che il decreto impugnato non rientrava tra i provvedimenti revocabili ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., poiché non si trattava di sentenza, ordinanza o decreto di estinzione pronunciato nel diverso schema procedurale della proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., ma di decreto di estinzione reso per effetto della definizione agevolata delle liti tributarie prevista dalla legge n. 197 del 2022. Contro tale tipo di provvedimento il rimedio previsto dalla legge è solo l'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c., da proporsi entro dieci giorni dalla comunicazione. In ogni caso, anche a voler riqualificare l'impugnazione in tale istanza, essa sarebbe stata tardiva perché il decreto era stato comunicato il 21 maggio 2025 e il ricorso era stato notificato solo il 17 dicembre 2025. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia alle spese, senza applicare l'ulteriore contributo unificato per la natura pubblica dell'ente.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo contro sentenza, ordinanza o decreto nei casi espressamente previsti dalla norma; non è utilizzabile contro un decreto di estinzione per definizione agevolata delle liti tributarie.
Costituisce il fondamento del rimedio revocatorio per errore di fatto, ma solo nei limiti oggettivi di esperibilità stabiliti dall'art. 391-bis c.p.c.
art. 1, comma 195, L. n. 197 del 2022
È la disposizione richiamata dalla ricorrente come base della domanda di definizione agevolata della lite tributaria.
art. 1, comma 198, primo periodo, L. n. 197 del 2022
Prevede l'estinzione del giudizio in caso di perfezionamento della procedura di definizione agevolata delle liti tributarie.
Ricorda i casi di estinzione del processo disposta per legge.
Per i decreti di estinzione disposti per legge, l'unico rimedio è l'istanza di fissazione dell'udienza da proporre entro dieci giorni dalla comunicazione.
Indica il rito camerale applicato alla trattazione della causa.
È il diverso schema procedurale richiamato dalla Corte per distinguere i provvedimenti revocabili ex art. 391-bis.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022
La modifica dell'art. 391-bis si applica ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023.
art. 3, comma 28, lett. n), d.lgs. n. 149 del 2022
Ha modificato il testo dell'art. 391-bis c.p.c. rilevante ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non viene applicato all'Agenzia delle Entrate perché ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è esperibile solo nei limiti oggettivi stabiliti dall'art. 391-bis c.p.c.; non ogni decreto della Corte di cassazione è revocabile.
- Il decreto di estinzione del giudizio reso per intervenuta definizione agevolata delle liti tributarie è soggetto, quale rimedio tipico, alla sola istanza di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 391, comma 3, c.p.c., da proporre nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
- Un'impugnazione proposta oltre il termine previsto per l'istanza di fissazione dell'udienza non è convertibile in tale rimedio e deve essere dichiarata inammissibile.
- Quando la parte ricorrente è un ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'attestazione per il raddoppio del contributo prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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