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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23068/2026 del 11/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui era stato rettificato il classamento di unità immobiliari di proprietà di una società agricola situate nel Comune di Cavernago e destinate alla produzione di energia elettrica da biomasse vegetali e reflui zootecnici, con variazione della categoria da D/10 a D/1. Dopo che il giudizio di cassazione promosso dall'Agenzia si era estinto per effetto della definizione agevolata delle liti tributarie prevista dalla legge n. 197 del 2022, l'Agenzia ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che il decreto di estinzione fosse affetto da errore di fatto, perché presupponeva erroneamente che la società avesse presentato domanda di definizione agevolata. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che il decreto impugnato non rientrava tra i provvedimenti revocabili ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., poiché non si trattava di sentenza, ordinanza o decreto di estinzione pronunciato nel diverso schema procedurale della proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., ma di decreto di estinzione reso per effetto della definizione agevolata delle liti tributarie prevista dalla legge n. 197 del 2022. Contro tale tipo di provvedimento il rimedio previsto dalla legge è solo l'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c., da proporsi entro dieci giorni dalla comunicazione. In ogni caso, anche a voler riqualificare l'impugnazione in tale istanza, essa sarebbe stata tardiva perché il decreto era stato comunicato il 21 maggio 2025 e il ricorso era stato notificato solo il 17 dicembre 2025. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia alle spese, senza applicare l'ulteriore contributo unificato per la natura pubblica dell'ente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è esperibile solo nei limiti oggettivi stabiliti dall'art. 391-bis c.p.c.; non ogni decreto della Corte di cassazione è revocabile.
  • Il decreto di estinzione del giudizio reso per intervenuta definizione agevolata delle liti tributarie è soggetto, quale rimedio tipico, alla sola istanza di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 391, comma 3, c.p.c., da proporre nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
  • Un'impugnazione proposta oltre il termine previsto per l'istanza di fissazione dell'udienza non è convertibile in tale rimedio e deve essere dichiarata inammissibile.
  • Quando la parte ricorrente è un ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'attestazione per il raddoppio del contributo prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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