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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16026/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall'orario notturno e dalla provocazione di un incidente stradale. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e mancanza di prova dell'esistenza dell'avviso previsto dagli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 356 c.p.p.; 2) contraddittorietà della motivazione in relazione alla riduzione della pena base per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada; 3) mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero in realtà meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello e, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, ha ribadito che esso rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica, evenienza non ravvisata nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Richiamato come norma relativa all'avviso, la cui mancanza di prova era dedotta nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile perché già esaminata e disattesa in appello.

  • art. 356 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 114 disp. att. c.p.p. a fondamento della doglianza sull'avviso; la Corte non ne ha valorizzato un autonomo contenuto decisorio, limitandosi a reputare la censura ripetitiva e non ammissibile in cassazione.

  • art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada

    Norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza contestato; la Corte ha preso atto della conferma della condanna e ha considerato non censurabile il profilo del trattamento sanzionatorio nei limiti dedotti.

  • art. 133 c.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma implicitamente evocato dal riferimento alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena; tuttavia, poiché non emerge in modo espresso, non è incluso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già specificamente esaminate e motivate dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio della decisione impugnata.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo quando risulti arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere censurato in cassazione solo in presenza di una reale assenza o apparenza di motivazione, non quando la motivazione sia stata già resa in appello e risulti logicamente coerente.
  • Le doglianze relative alla prova di un avviso o di un adempimento processuale non sono scrutinabili in cassazione se il ricorso non introduce un autonomo e specifico errore di diritto o un vizio motivazionale effettivamente decisivo, ma si limita a reiterare contestazioni già respinte.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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