Cassazione Penale, Ordinanza n. 16017/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per omicidio colposo. I motivi dedotti erano formalmente qualificati come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 589 c.p., ma la Corte ha rilevato che le censure erano generiche, prive delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto richiesti dall'art. 581 c.p.p., sostanzialmente ripetitive di questioni già esaminate e disattese in appello e, soprattutto, dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto di conferma in appello; nel testo è indicato solo il riferimento al reato di omicidio colposo.
È richiamato nel ricorso come parametro di censura sulla valutazione della prova, ma la Corte osserva che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in cassazione.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere specifiche ragioni di diritto e di fatto a sostegno delle richieste; la mancanza di tale specificità rende i motivi generici.
art. 8 gennaio 2025
Data della decisione, non norma giuridica; non rilevante ai fini interpretativi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino soltanto a una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: le doglianze devono indicare con precisione le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della richiesta, altrimenti il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
- La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, non integra un motivo utile di ricorso.
- La deduzione del vizio di motivazione non può trasformarsi in un sindacato sostitutivo della Corte di cassazione sulla ricostruzione del fatto e sull'attendibilità delle prove.
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