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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16019/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di condanna pronunciata in appello per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla provocazione di incidente stradale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a seguito di giudizio abbreviato per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla provocazione di un incidente stradale. Con il ricorso sono stati dedotti vizi di motivazione, indicati come mancanza o manifesta illogicità della motivazione, e carenza motivazionale sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha poi depositato memoria insistendo nelle ragioni del ricorso. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché ripetitive di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di appello; ha inoltre osservato che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica, evenienza non ravvisata nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 186 C.d.S.

    La sentenza richiama il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale, senza svolgere un'analisi autonoma della fattispecie; la decisione riguarda esclusivamente la tenuta della motivazione della condanna e del trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche, richieste dalla difesa e negate dai giudici di merito, possono essere censurate in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione consentito, non essendo ammissibile una mera riproposizione di doglianze già disattese.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso che si risolvono nella riproduzione di censure già esaminate e correttamente respinte in appello non sono consentiti in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che riproducano in modo meramente assertivo censure già specificamente vagliate e disattese dal giudice di merito.
  • La motivazione sulla pena è censurabile in cassazione solo quando sia manifestamente illogica o frutto di arbitrio; la determinazione del trattamento sanzionatorio resta altrimenti espressione della discrezionalità del giudice di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da motivazione congrua in appello, non può essere contestato in cassazione mediante doglianze generiche o reiterative.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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