Cassazione Penale, Ordinanza n. 15988/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., come applicato alla sentenza con motivazione contestuale pronunciata all'esito di giudizio celebrato in assenza dell'imputato dopo la riforma Cartabia. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ai capi B ed E e aveva rideterminato la pena per il residuo reato di cui al capo C, indicato come false attestazioni di rapporti di lavoro, in anni due di reclusione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale non avesse rilevato la prescrizione anche del reato ascritto al capo C. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della dedotta prescrizione, perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla sentenza con motivazione contestuale.
Norme richiamate
Il ricorso è stato trattato con rito camerale senza intervento delle parti, in ragione dell'inammissibilità rilevata.
combinato disposto del comma primo e del comma 1-bis
Il termine per impugnare è di trenta giorni quando la sentenza è impugnata nei casi indicati dalla norma, decorrendo dalla data prevista per il deposito o la pronuncia con motivazione contestuale.
giorni quindici + altri giorni quindici
Per la sentenza con motivazione contestuale, pronunciata in assenza dell'imputato dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, il termine di impugnazione è di trenta giorni.
art. 585, comma 2, lett. b), c.p.p.
decorrenza dal 12.12.2024
Il termine decorre dalla data di emissione della sentenza pronunciata con motivazione contestuale.
dichiara inammissibile il ricorso
L'inammissibilità manifesta può essere dichiarata de plano.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza delle censure prospettate nel merito.
- Quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale all'esito di giudizio celebrato in assenza dell'imputato, il termine per ricorrere decorre dalla data della pronuncia ed è pari a trenta giorni, per il combinato disposto dell'art. 585, commi 1 e 1-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità per tardività può essere rilevata e definita in sede camerale de plano, senza esame dei motivi di impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.
Come è indicizzato
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