Cassazione Penale, Ordinanza n. 16018/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Con il ricorso ha dedotto, nei primi tre motivi, violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002, violazione degli artt. 76 e 95 del medesimo decreto, inosservanza di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova; con il quarto motivo ha sostenuto che il reato fosse prescritto, assumendo la maturazione della prescrizione il 27 marzo 2024. Successivamente sono stati depositati motivi nuovi a sostegno del ricorso. La Corte ha ritenuto che le censure fossero in gran parte doglianze di fatto, già esaminate e disattese dai giudici di merito, e che l'inammissibilità del ricorso originario si estendesse ai motivi nuovi; ha inoltre escluso che, in presenza di inammissibilità, potesse essere dichiarata la prescrizione invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché diretti a contestare valutazioni di fatto e a riproporre questioni già esaminate dalla Corte di appello con motivazione corretta. Ha poi affermato che l'inammissibilità del ricorso originario travolge anche i motivi nuovi e impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice contestata all'imputato; la Corte non ne affronta il merito, ma rileva che i motivi di ricorso che ne denunciano la violazione sono censure di fatto non scrutinabili in cassazione nel caso concreto.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 95 del medesimo decreto, senza che la Corte sviluppi un autonomo esame nel merito; la doglianza è ritenuta inammissibile perché riproduttiva di profili già disattesi dal giudice di merito.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o del compendio probatorio, soprattutto quando ripropongano questioni già esaminate e disattese con motivazione non illogica dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso originario si estende ai motivi nuovi, che non possono sopravvivere autonomamente quando si innestano su un'impugnazione già inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere pronunciata la prescrizione del reato invocata dal ricorrente, poiché l'inammissibilità impedisce la valida instaurazione del giudizio di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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