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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16004/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In sede di appello era stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nei confronti dell'imputato, chiamato a rispondere di furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso, con applicazione della pena concordata con il Procuratore Generale (anni 1, mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000 di multa). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia, con un unico motivo deducendo violazione della legge processuale per omessa verifica, da parte della Corte territoriale, della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. In sostanza, ha censurato la sentenza di concordato in appello per il mancato proscioglimento immediato nonostante l'asserita rilevabilità di cause ostative alla condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento/concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello e la cognizione del giudice resta limitata ai profili non oggetto di rinuncia. Ha inoltre ricordato che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre restano inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sull'art. 129 c.p.p. e sulla pena, salvo illegalità della sanzione. Nel caso concreto, è stato anche osservato che il giudice aveva comunque motivato sulla sussistenza dei reati e sulla loro attribuibilità al ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    patteggiamento in appello

    Consente il concordato sulla pena in appello; la sentenza resa a norma di tale disposizione è impugnabile in cassazione solo per specifici vizi relativi al concordato e non per doglianze su motivi rinunciati o sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    senza formalità di procedura

    Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura nei casi disciplinati dalla norma, applicata qui per l'inammissibilità del ricorso avverso il concordato in appello.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte afferma che, nel concordato in appello, non è imposto al giudice il dovere di motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità, e che tale omissione non è censurabile con ricorso per cassazione nei limiti esaminati.

  • art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha reintrodotto il patteggiamento in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha inserito l'art. 610, comma 5-bis c.p.p., richiamato per la definizione senza formalità del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello delimita l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado ai soli profili non rinunciati.
  • La sentenza di concordato in appello non richiede una motivazione specifica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sulla mancanza di nullità assolute o inutilizzabilità, salvo che emergano questioni nei limiti consentiti dalla struttura del rito.
  • Avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia vizi relativi alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione giudiziale.
  • Sono inammissibili le censure che investono motivi di appello rinunciati o vizi della determinazione della pena, salvo il caso in cui la sanzione sia illegalmente determinata perché fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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