Cassazione Civile, Ordinanza n. 15942/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta per il pagamento di canoni relativi a una licenza di accesso a una strada statale, in relazione a un immobile sito nel territorio di un Comune con meno di 20.000 abitanti. Il convenuto non compare nel primo grado, dove la domanda viene accolta, e la decisione è confermata in appello. In cassazione il soccombente deduce un unico motivo di ricorso, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto della società concessionaria a riscuotere i canoni di accesso in simili ipotesi. Secondo il ricorrente, l'art. 4, comma 4, della l. 59/1961 attribuirebbe tali canoni ai Comuni per le traverse interne e le licenze o concessioni interessanti il corpo stradale, disposizione che sarebbe stata fatta rivivere dal d.lgs. 179/2009; la Corte d'appello avrebbe quindi violato tale norma, oltre agli artt. 14, 22 e 27 del Codice della strada e al d.lgs. 285/1992. La resistente replica nel controricorso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 4, comma 4, l. 59/1961 era già stato implicitamente abrogato da una disciplina successiva e organica, in particolare dal Codice della strada e dal d.lgs. 143/1994 di trasformazione dell'Anas, che avevano regolato l'intera materia. Ha inoltre chiarito che il d.lgs. 179/2009, nel disporre la permanenza in vigore di alcune norme elencate negli allegati, fa riferimento al testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto, comprensivo delle modifiche successive, incluse quelle derivanti da abrogazione implicita ex art. 15 disp. prel. c.c. Ne consegue che non opera alcuna reviviscenza della norma abrogata, anche perché la legge delega 246/2005 escludeva le disposizioni colpite da abrogazione tacita. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa della società concessionaria, ma ritenuto non idoneo a fondare la reviviscenza della disciplina precedente.
Richiamato dal ricorrente; la Corte conferma la lettura della disciplina successiva come regolazione organica della materia.
Richiamato dal ricorrente; non vale a superare l'abrogazione implicita della norma invocata.
art. 4, comma 4, l. 59/1961
«gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle […] traverse interne sono fatti salvi a favore di comuni»
La norma è stata considerata implicitamente abrogata da disposizioni successive che hanno disciplinato integralmente la materia; non può dirsi rivissuta per effetto del d.lgs. 179/2009.
La previsione di permanenza in vigore delle norme elencate negli allegati si riferisce al testo vigente alla sua entrata in vigore, comprensivo delle modifiche successive, incluse le abrogazioni implicite.
art. 1, comma 3, lett. d), d.lgs. 179/2009
Definisce la 'permanenza in vigore' come riferita alle disposizioni nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto, con le modificazioni successive, incluse quelle dovute ad abrogazione implicita.
La legge delega è letta nel senso di escludere dal riordino le disposizioni già colpite da abrogazione tacita, poiché non più indispensabili.
È richiamato come base dell'abrogazione implicita delle disposizioni incompatibili o sostituite da una disciplina successiva organica.
È indicato come una delle fonti che, insieme al Codice della strada, ha introdotto una disciplina organica della materia, determinando l'abrogazione implicita della legge precedente.
Richiamato dal ricorrente; la Corte lo considera parte della disciplina successiva che ha regolato compiutamente la materia.
d.p.r. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento della statuizione sull'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.p.r. 115/2002, art. 13
Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una disposizione anteriore è stata superata da una disciplina successiva organica che regola interamente la stessa materia, essa deve ritenersi implicitamente abrogata, anche se una normativa di riordino successiva la inserisce in un elenco di norme da mantenere in vigore.
- La 'permanenza in vigore' disposta da un decreto di riordino va riferita al testo della disposizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto, comprensivo delle modificazioni intervenute, incluse le abrogazioni implicite già prodottesi.
- La reviviscenza di una norma abrogata richiede un intervento espresso e non può desumersi in via interpretativa da un mero richiamo formale della disposizione in un atto di riordino.
- In presenza di una disciplina successiva che abbia regolato compiutamente la materia, non è corretto fondare pretese economiche su una norma previgente incompatibile, richiamando la sua sopravvivenza formale senza considerare l'abrogazione tacita.
- Le questioni sulla spettanza di canoni o proventi pubblici vanno risolte verificando quale soggetto sia destinatario della disciplina vigente dopo il riordino normativo, non già sulla base della sola formulazione originaria di leggi anteriori.
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