Cassazione Civile, Ordinanza n. 14687/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Una società di finanziamento aveva concesso un prestito finalizzato all’acquisto di un’autovettura, garantito da fideiussione prestata dal figlio del debitore principale. In seguito alla rimodulazione del piano di ammortamento e al parziale inadempimento del debitore, la creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore per il residuo dovuto. Il fideiussore aveva proposto opposizione deducendo la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., sostenendo che la clausola contrattuale che derogava a tale termine fosse nulla o vessatoria. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo nulla la deroga convenzionale sia perché vessatoria ai sensi del Codice del consumo sia perché non specificamente approvata. La Corte d’appello aveva confermato la nullità della clausola, qualificandola come vessatoria ex art. 33, comma 2, lett. t), Codice del consumo, e aveva ritenuto assorbito il secondo profilo di vessatorietà ex art. 33, comma 1. In cassazione la banca ha dedotto, con due motivi, la falsa applicazione degli artt. 1341 c.c., 1957 c.c. e 33 Codice del consumo, sostenendo che la deroga all’art. 1957 c.c. non integrerebbe una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, che la disciplina consumeristica e quella codicistica si porrebbero sul medesimo piano e che, comunque, la clausola non determinerebbe un significativo squilibrio; ha inoltre censurato l’assorbimento del secondo motivo di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, ribadendo che la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. in favore del creditore è vessatoria nei contratti con consumatore e che, per andare esente da nullità, deve risultare oggetto di trattativa individuale, prova che incombe sul professionista e che nel caso concreto non era stata fornita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato inefficace/nullo nei confronti del consumatore-fideiussore la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e, per conseguenza, aveva escluso la pretesa monitoria della creditrice per intervenuta decadenza dal termine semestrale. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La clausola che dispensa il creditore dal rispetto del termine di sei mesi per agire contro il debitore principale è considerata derogatoria della disciplina legale della fideiussione e, nei rapporti con il consumatore, può essere colpita da nullità se vessatoria; la sua derogabilità resta comunque rimessa alla prova di una trattativa individuale.
La ricorrente richiama la norma per sostenere la necessità di specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, ma la Corte ritiene assorbente la disciplina consumeristica e comunque non decisiva la riconduzione della clausola alla sola regola codicistica.
art. 33, comma 1, Codice del consumo
La clausola può essere censurata anche se determina, malgrado la buona fede del professionista, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ribadisce che l’assenza di trattativa individuale rende comunque inefficace la deroga.
art. 33, comma 2, lett. t), Codice del consumo
La deroga all’art. 1957 c.c. è ricondotta tra le clausole che hanno per oggetto o per effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, ed è quindi vessatoria.
art. 34, comma 4, Codice del consumo
Le clausole o gli elementi di clausola oggetto di trattativa individuale non sono vessatori; la prova di tale trattativa è richiesta per superare la presunzione di vessatorietà.
art. 34, comma 5, Codice del consumo
Nei rapporti tra consumatore e professionista, l’onere di provare che la clausola vessatoria sia stata oggetto di trattativa individuale grava sul professionista, che deve superare la presunzione derivante dalla predisposizione unilaterale del contratto.
La clausola vessatoria è colpita da nullità di protezione.
Norma processuale richiamata per l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola che deroga all’art. 1957 c.c. in favore del creditore e lo dispensa dall’agire entro sei mesi contro il debitore principale è qualificabile come clausola vessatoria, perché produce un effetto di limitazione delle eccezioni opponibili dal garante-consumatore.
- La tutela consumeristica opera autonomamente rispetto alla disciplina delle clausole vessatorie dell’art. 1341 c.c.: non è decisivo verificare solo la riconducibilità della clausola alle categorie codicistiche, ma occorre applicare la disciplina speciale del Codice del consumo quando il contratto sia concluso con un consumatore.
- Per superare la presunzione di vessatorietà di una clausola predisposta unilateralmente dal professionista è necessaria la prova di una trattativa individuale, seria ed effettiva; l’onere probatorio grava sul professionista e non sul consumatore.
- In mancanza di prova della trattativa individuale, la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. è inefficace/nella sostanza nulla di protezione nei confronti del consumatore garante, con conseguente possibile operatività della decadenza del creditore dal diritto verso il fideiussore.
- L’assenza di contestazione sulla predisposizione unilaterale del modulo contrattuale costituisce un elemento rilevante per escludere la trattativa individuale e confermare la vessatorietà della clausola.
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