Cassazione Civile, Ordinanza n. 29471/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dalla notifica a un contribuente di un'intimazione di pagamento per euro 73.988,13, riferita a tributi derivanti da omesso versamento di ritenute alla fonte per gli anni 1988-1992, già iscritti a ruolo e portati da una cartella di pagamento notificata nel 2000. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione; la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che sulla pretesa si fosse già formato giudicato con precedente sentenza relativa alla cartella. La CTR, invece, aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che la definizione agevolata prevista dall'art. 9, comma 17, della l. 289/2002 fosse applicabile anche a carichi già definitivi e anche se coperti da giudicato, poiché il contribuente aveva versato il 10% dovuto entro il termine previsto, perfezionando la sanatoria prima della definitività della sentenza richiamata dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 2909 c.c. per l'efficacia del giudicato; mancata riunione di procedimenti collegati; violazione dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa considerazione delle deduzioni sulla validità del condono. Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso incidentale con due motivi, anch'essi fondati su art. 2909 c.c. e art. 9, comma 17, l. 289/2002.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il quarto, escludendo sia la violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. sia la violazione della disciplina sul condono. Ha quindi rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e, per le medesime ragioni, anche il ricorso incidentale di Riscossione Sicilia s.p.a. La Corte ha valorizzato un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002, osservando che la norma non prevedeva preclusioni per atti impositivi o cartelle già definitive, né tali preclusioni risultavano dalle successive norme di riapertura dei termini. Ha inoltre rilevato che il contribuente aveva perfezionato la definizione agevolata con il versamento richiesto prima del deposito della sentenza richiamata dall'Amministrazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre affermato che l'ulteriore contributo unificato non era dovuto dall'Agenzia delle Entrate, mentre lo era per la società di riscossione.
Norme richiamate
non è configurabile violazione del giudicato quando la definizione agevolata ex art. 9, comma 17, l. 289/2002 risulti perfezionata nei termini, poiché la norma di condono può operare anche rispetto a pretese divenute definitive.
la disposizione condonistica va letta in senso estensivo e costituzionalmente orientato; non pone preclusioni per accertamenti o cartelle divenuti definitivi e consente la riapertura dei rapporti tributari per i soggetti e i periodi agevolati.
il motivo è assorbito dal rigetto delle censure principali e non incide sull'esito, non essendo stata ravvisata una decisiva omissione valutativa della CTR.
il motivo è assorbito; la Corte non ravvisa vizi di valutazione delle prove tali da sovvertire l'applicazione della disciplina di condono.
art. 3-quater, comma 2, d.l. n. 300 del 2006, conv. in l. n. 17 del 2007
richiamato come norma di riapertura dei termini priva di preclusioni, coerente con l'interpretazione ampia della sanatoria.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la parte soccombente tenuta al versamento.
Massime di principio
- La disciplina di condono fiscale va interpretata in modo estensivo quando il testo non preveda espressamente preclusioni, specie se la ratio è solidaristica o di mitigazione degli effetti di eventi eccezionali.
- La formazione di un giudicato sulla cartella o sull'atto presupposto non impedisce, di per sé, l'accesso a una successiva definizione agevolata se la norma applicabile non esclude espressamente tale evenienza e il beneficio sia stato perfezionato nei termini.
- Per valutare l'operatività del condono è decisivo verificare il momento del perfezionamento della procedura agevolata rispetto agli atti sopravvenuti o alle sentenze invocate dall'Amministrazione.
- Il rinvio a norme diverse di sanatoria non è idoneo a fondare l'inapplicabilità del beneficio quando la procedura concreta disciplinata dalla norma richiamata dal contribuente ha un presupposto e un regime differenti.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può prevalere quando l'esito della controversia dipende in via assorbente dalla corretta interpretazione della norma sostanziale di condono.
- Lo Stato e le pubbliche amministrazioni non sono tenuti al versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre tale obbligo può gravare sugli altri enti pubblici o concessionari soccombenti, se dovuto.
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