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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18581/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due giudizi riuniti relativi alle annualità 2006 e 2007, nei quali l'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per applicare la disciplina delle società non operative ex art. 30 della l. n. 724 del 1994, recuperando maggior reddito, imposte e sanzioni. La società aveva dedotto che il mancato raggiungimento dei ricavi minimi e del reddito minimo presunto dipendeva da oggettive situazioni straordinarie: in particolare, dall'esecuzione di importanti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'albergo, che rendevano l'immobile utilizzabile solo in misura minima; per una fase, inoltre, parte della struttura era stata concessa in affitto a terzi a canone ritenuto irrisorio. L'Agenzia ricorreva per cassazione sostenendo, nel primo giudizio, che la CTR aveva trascurato il fatto decisivo che l'attività effettivamente svolta fosse la mera gestione dell'immobile affittato a terzi e non l'esercizio alberghiero; nel secondo giudizio, deduceva violazione dell'art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994, affermando che la mancata presentazione dell'interpello disapplicativo precludeva alla contribuente di invocare in giudizio le condizioni oggettive per disapplicare la disciplina antielusiva, e contestava anche l'idoneità della prova dei costi e dei lavori straordinari.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi perché relativi alla stessa società, a annualità contigue e all'esito della medesima verifica fiscale. Ha poi rigettato entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate sia la censura sul preteso omesso esame del fatto decisivo, sia la censura sulla necessità dell'interpello disapplicativo come unico mezzo per superare la presunzione di non operatività. La Corte ha affermato che la presunzione di non operatività ex art. 30 l. n. 724 del 1994 è relativa e può essere vinta anche in giudizio con prova contraria, senza che l'interpello sia condizione di procedibilità. Ha inoltre ritenuto correttamente accertato in fatto dai giudici di merito che, negli anni considerati, la struttura alberghiera era stata interessata da lavori straordinari e di messa in sicurezza così estesi da rendere impossibile l'ordinario esercizio dell'attività, giustificando quindi la mancata produzione dei ricavi minimi. Le spese del giudizio relativo al procedimento n. 29285/2015 sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 30 l. n. 724 del 1994

    Introduce la disciplina delle società non operative; la mancata soglia di ricavi integra una presunzione relativa di non operatività, superabile con prova contraria di oggettive situazioni che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo.

  • art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994

    Consente alla società di chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva in presenza di oggettive situazioni straordinarie; la Corte precisa che l'omessa presentazione dell'interpello non impedisce comunque di fornire la prova contraria in giudizio.

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma cui rinviava il meccanismo dell'interpello disapplicativo all'epoca vigente.

  • art. 10-bis l. n. 212 del 2000

    Richiamato come disciplina cui devono intendersi riferite le disposizioni che in origine menzionavano l'art. 37-bis, dopo la sua abrogazione.

  • art. 274 c.p.c.

    Base per disporre la riunione dei procedimenti pendenti tra le stesse parti e connessi per oggetto e titolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2086, comma 2 c.c.

    Richiamato per sottolineare l'obbligo dell'imprenditore di predisporre i mezzi di produzione in vista del lucro obiettivo e della continuità aziendale.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato in combinazione con l'art. 2086 c.c. per escludere che il controllo tributario si traduca in sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali, salvo condotte platealmente antieconomiche.

  • artt. 24 e 53 Cost.

    Richiamati per affermare la piena tutelabilità in giudizio del contribuente contro gli atti impositivi.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a sostegno della compatibilità dell'interpello disapplicativo con il principio di buon andamento amministrativo.

  • D.Lgs. n. 626/1994

    Richiamato solo per descrivere alcuni interventi di adeguamento della struttura alberghiera alle norme sulla sicurezza del lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    Richiamato per escluderne l'applicazione alla parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La disciplina delle società di comodo configura una presunzione legale relativa di non operatività, fondata sul mancato raggiungimento di ricavi o reddito minimi determinati per legge, che può essere superata dal contribuente con prova contraria.
  • L'interpello disapplicativo previsto dalla normativa antielusiva non costituisce una condizione di procedibilità né l'unico mezzo per contestare l'applicazione della disciplina: il contribuente può sempre dimostrare in giudizio, senza preclusioni, la sussistenza di oggettive situazioni che abbiano impedito il superamento del test di operatività.
  • Le oggettive situazioni rilevanti ai fini della disapplicazione devono essere valutate in termini economici e concreti, con riguardo alle effettive condizioni di mercato o a eventi straordinari che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo.
  • La prova contraria può consistere sia nella dimostrazione dell'erroneità del test di operatività o della sua non significatività nel caso concreto, sia nella prova dell'effettiva operatività dell'impresa e dell'impossibilità oggettiva di conseguire i risultati minimi per causa non imputabile.
  • L'accertamento della sussistenza di lavori straordinari, di messa in sicurezza o di interventi estesi sulla struttura, se idonei a rendere di fatto inutilizzabile l'immobile per l'attività d'impresa, può integrare prova sufficiente per superare la presunzione di non operatività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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