Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17948/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione originariamente proposta dalla società contro l’estratto di ruolo. Le spese sono state compensate, in ragione dell’andamento altalenante dei gradi di merito, del rilievo officioso della questione pregiudiziale e del carattere sopravvenuto della disciplina applicata.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società, dopo aver chiesto all’amministrazione finanziaria l’estratto dei ruoli a proprio carico, ha appreso dell’esistenza di numerose cartelle di pagamento e ha impugnato l’estratto di ruolo deducendo anche l’omessa notifica delle cartelle iscritte. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo che la precedente domanda di rateizzazione e una delibera assembleare con relazione dell’amministratore avessero dimostrato l’avvenuta notifica delle cartelle. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: contestazione della procura rilasciata al difensore del libero foro; vizio di motivazione e violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione alla notifica delle cartelle e all’art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973; contraddittorietà/falsità della motivazione sull’istanza di rateizzazione. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio che l’impugnazione dell’estratto di ruolo era originariamente inammissibile per mancanza di interesse ad agire, non essendo state allegate le specifiche ipotesi che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla norma.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in L. n. 215/2021

    La novella che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 si applica ai processi pendenti perché specifica l’interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta rilevata l’inammissibilità originaria dell’azione, di cassare la decisione impugnata e dichiarare l’inammissibilità della domanda proposta in origine.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parametro dei vizi denunciati, ma non decisivo ai fini dell’esito, assorbito dalla declaratoria di inammissibilità originaria.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle censure sulla notificazione delle cartelle, ma non esaminato nel merito per il difetto originario di interesse ad agire.

  • art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina della notifica; la Corte non entra nel merito della doglianza perché assorbita dall’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato solo nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale già ritenute manifestamente infondate o inammissibili nelle pronunce citate dalla Corte.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato solo nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina dell’estratto di ruolo.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo, in quanto mero elaborato informatico interno e non atto impositivo lesivo di per sé, non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale richiede la dimostrazione di un concreto e attuale interesse ad agire nei casi tipizzati dalla legge.
  • La disciplina che consente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata si applica anche ai processi pendenti, perché definisce in termini specifici il pregiudizio che rende attuale la tutela.
  • Quando la domanda introduttiva è originariamente inammissibile per difetto di interesse, la Corte può rilevare la questione d’ufficio anche in cassazione e cassare senza rinvio dichiarando l’inammissibilità dell’azione.
  • Le doglianze relative alla mancata notifica della cartella e ai vizi della relativa motivazione restano assorbite se manca il presupposto processuale della proponibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
  • L’interesse ad agire per impugnare direttamente ruolo o cartella non notificata non può essere desunto in via generica dall’esigenza di un accertamento negativo, ma deve essere allegato e dimostrato con riferimento ai pregiudizi specificamente previsti dalla disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.