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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23278/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Un cittadino straniero aveva proposto domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda con ordinanza emessa all'esito di trattazione orale. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello, ritenendo che il termine breve decorresse dalla lettura in udienza dell'ordinanza di primo grado, e reputando irrilevante la successiva comunicazione del provvedimento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione di varie norme processuali, sostenendo che l'ordinanza non era stata realmente pronunciata in udienza né inserita nel verbale, ma era stata redatta su foglio separato e successivamente comunicata; pertanto il termine d'impugnazione non poteva decorrere dall'udienza del 4 ottobre 2017, bensì dalla comunicazione del 16 febbraio 2018 o comunque dal momento in cui il provvedimento era divenuto conoscibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso concreto, l'ordinanza di primo grado non fosse stata effettivamente pronunciata in udienza, poiché dal verbale non risultava la lettura del provvedimento né il deposito contestuale del testo dell'ordinanza. Di conseguenza, non poteva applicarsi il principio secondo cui, nel procedimento sommario di cognizione, la lettura in udienza equivale a comunicazione del provvedimento e fa decorrere il termine per l'appello. È stata quindi cassata la sentenza della Corte d'appello di Venezia, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione perché riesamini l'impugnazione e provveda anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 25/2008

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di procedimento per la protezione internazionale

  • art. 134 c.p.c.

    le ordinanze pronunciate fuori udienza sono soggette all'obbligo di comunicazione da parte del cancelliere

  • art. 176 c.p.c.

    per le ordinanze pronunciate in udienza opera una presunzione assoluta di conoscenza per le parti presenti o che avrebbero dovuto comparire, ma solo se vi sia stata reale possibilità di conoscere il contenuto del provvedimento

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato per identificare il procedimento sommario di cognizione

  • art. 702-ter c.p.c.

    la lettura in udienza dell'ordinanza, se effettivamente avvenuta e inserita nel verbale, fa decorrere il termine breve per l'appello

  • art. 702-quater c.p.c.

    il termine per proporre appello contro l'ordinanza pronunciata in udienza decorre dalla data dell'udienza stessa quando il provvedimento sia stato effettivamente reso conoscibile alle parti

  • art. 19, comma nono, d.lgs. 150/2011

    richiamato dal ricorrente nella censura relativa alla disciplina del rito applicabile

  • art. 27, comma primo, d.lgs. 142/2015

    norma di modifica del d.lgs. 150/2011 richiamata dal ricorrente

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione, il termine per impugnare decorre dall'udienza solo se l'ordinanza sia stata effettivamente pronunciata in udienza, cioè letta alle parti o comunque depositata immediatamente in modo da renderne conoscibile il contenuto.
  • La mera formula verbale con cui il giudice rinvia a una successiva ordinanza non basta, da sola, a provare che il provvedimento sia stato pronunciato in udienza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
  • Se mancano lettura in udienza e immediato deposito del testo del provvedimento, non opera la presunzione di conoscenza prevista per le ordinanze pronunciate in udienza; il termine per l'impugnazione decorre allora dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza.
  • L'omissione della lettura in udienza non determina la nullità della decisione, ma incide soltanto sulla decorrenza del termine per impugnarla.
  • In sede di legittimità è consentito l'esame diretto degli atti quando il vizio denunciato è processuale e riguarda la verifica del contenuto del verbale e delle modalità di pubblicazione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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