Sentenza del 11/07/2022 n. 21944 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999 con il quale l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi (omessa indicazione di ricavi) e aveva contestato l'indeducibilità di costi, ai fini IRAP, IRES e IVA. In sede di cassazione la società ha articolato tre motivi: (i) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver ritenuto la C.T.R. ammettere e decidere l'appello dell'Ufficio nonostante, nel giudizio di rinvio, l'Agenzia si fosse costituita depositando atti relativi ad altra controversia; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c., con critica alla valutazione dei presupposti probatori e del campionamento della Guardia di Finanza (esiguità del campione e impossibilità di estendere l'accertamento all'intero esercizio); (iii) violazione dell'art. 4 Prot. 7 CEDU per non aver riconosciuto efficacia vincolante dell'assoluzione penale con formula "perché il fatto non sussiste" resa nei confronti del presidente del CdA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della S. Service. Ha ritenuto inammissibile il rilievo sulla tardività del controricorso e ha dichiarato che la costituzione in giudizio dell'Agenzia ha sanato la nullità della notifica presso l'Avvocatura dello Stato. Sul merito: (i) ha confermato che nel giudizio di rinvio il giudice del rinvio può esaminare le domande riproposte e l'appello originario non è caduto per contumacia; (ii) ha ritenuto non assorbente l'argomento della sentenza penale di assoluzione: la sentenza penale non è automaticamente vincolante nel processo tributario e costituisce al più un elemento di prova; (iii) ha considerato correttamente motivata la decisione della C.T.R. circa la significatività del campione e la coerenza interna/esterna dei riscontri operati dalla Guardia di Finanza, così che l'estensione dell'accertamento al complesso delle operazioni del 1999 è risultata legittima. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la società condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Fondamento dei motivi di cassazione: la Corte valuta i profili di legittimità relativi alla violazione di norme processuali e alla violazione di diritti convenzionali; i motivi sono stati esaminati e ritenuti infondati.
Richiamato dal ricorrente per lamentare violazione del principio di congruità: la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio potesse esaminare l'appello originario e che non si fosse verificata la violazione denunciata.
Applicata per valutare la natura probatoria del processo verbale di constatazione: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come elemento presuntivo accompagnato da pluralità di riscontri e da valutazione motivata, non meramente ipotetica.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Invocato rispetto al divieto del bis in idem penale: la Corte ha ribadito che l'assoluzione penale non opera automaticamente come giudicato vincolante nel processo tributario; la decisione penale rappresenta al più un elemento di prova.
Riferito a presunta efficacia vincolante del giudicato penale: la Corte osserva che l'art. 654 c.p.p. non determina automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario.
La Corte richiama la ratio della norma (escludere rapporti di pregiudizialità tra penale e tributario), pur rilevando che non era applicabile ratione temporis nel caso concreto; comunque la norma conferma che la sentenza penale non è necessariamente pregiudiziale.
arts. 392 e ss. c.p.c.
Regole sul giudizio di rinvio: la Corte ricorda che la riassunzione e la pronuncia del giudice di rinvio sono disciplinate da tali articoli e che il giudice del rinvio può valutare le domande riproposte in conformità al dictum della Cassazione.
art. 13, comma 1 quater (e comma 1-bis)
Norma richiamata in relazione all'onere di contributo unificato: la sentenza dà atto dei presupposti per eventuale pagamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio (dopo cassazione con rinvio) il giudice del rinvio può riassumere ed esaminare le domande riproposte anche se una delle parti non ha svolto difese pertinenti nel nuovo giudizio; la contumacia non determina automatica estinzione dell'appello originario.
- Una sentenza penale di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" non è automaticamente vincolante nel processo tributario: costituisce un elemento di prova/indizio ma non un accertamento necessario che pregiudichi l'azione amministrativa impositiva.
- I riscontri da accertamenti a campione possono legittimare l'estensione dell'accertamento a tutto il periodo se sussiste significatività del campione e coerenza interna ed esterna dei riscontri; il giudice valuta congruità e motivazione su tali elementi.
- La qualificazione di una constatazione come "ipotesi" nel processo verbale non preclude che essa acquisisca valore probatorio quando sia avvalorata da pluralità di riscontri; l'art. 2727 c.c. richiede una motivazione che colleghi le presunzioni agli elementi concreti.
- Le nullità processuali di notifica possono essere sanate se la parte destinataria si costituisce senza sollevare eccezioni sul punto; la tempestività del controricorso va valutata anche alla luce di tale sanatoria.
- Nel contenzioso tributario il giudice di merito deve motivare compiutamente l'estensione di accertamenti fondati su campionamenti: la carenza di motivazione è censurabile, ma se la motivazione espone coerenze e riscontri multipli la decisione sarà ritenuta conforme.
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