Sentenza del 11/07/2022 n. 268 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cartella di pagamento - interessi - adeguatezza della motivazione - esplicitazione analitica dei saggi applicati tempo per tempo - non necessità.Riscossione - esecuzione provvisoria di sentenza di secondo grado - cartella di pagamento emessa dopo sgravio totale di altra cartella relativa a sentenza di primo grado - applicazione art.68 del D.Lgs.546/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n.103/2020 (importo totale richiesto circa €242.522,71) per presunta carenza di motivazione nella quantificazione degli interessi (mancata esplicitazione analitica dei tassi applicati periodo per periodo), per l'iscrizione di una sanzione ritenuta già esclusa da precedenti sentenze di merito, per anatocismo e per la ricalcolo dell'IVA (contestazione della qualificazione dell'immobile come "di lusso" e della metodologia di computo della superficie utile). Ricorrente chiedeva nullità/annullabilità o rideterminazione dell'importo.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la cartella adeguatamente motivata in punto interessi anche senza analitica esplicitazione dei singoli saggi tempo per tempo, condividendo l'orientamento di legittimità (ordinanza n.8149/2019, Cass. n.33595/2019) che ammette la non necessità di dettaglio quando il tasso e i termini sono predeterminati ex lege e il calcolo è verificabile. Ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo e la riscossione in esecuzione provvisoria della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art.68 D.Lgs.546/1992 (lett. c)), anche se altra cartella relativa a diverso atto di primo grado era stata precedentemente sgravata: sono applicabili disposizioni diverse in relazione alle varie cartelle e alla esecuzione provvisoria. Ha ritenuto applicabile la sanzione del 30% prevista dall'art.13 D.Lgs.471/1997 come conseguenza dell'omesso/tardivo versamento in sede di riscossione provvisoria. Ha confermato la quantificazione dell'IVA secondo i criteri adottati dall'Ufficio (DM 2/8/1969 art.6) con inclusione dello spessore dei muri nel calcolo della superficie utile. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, art.68
comma primo lett. b) e lett. c)
Consente all'Amministrazione finanziaria di portare a riscossione l'ammontare residuo determinato dalla Commissione tributaria regionale e disciplina la riscossione parziale in pendenza di giudizio; la sentenza ha interpretato che, in esecuzione provvisoria della sentenza di secondo grado, l'ufficio può emettere ruolo e riscuotere anche se una precedente cartella (emessa in relazione a sentenza di primo grado) era stata sgravata, stante la diversità di disposizioni applicabili alle diverse iscrizioni.
DPR 26 ottobre 1972 n.602, art.30
Norma sui tassi di interesse di mora applicabili dopo la notifica della cartella; ricordata dall'Ufficio per spiegare la natura degli interessi moratori successivi alla notifica.
DPR 26 aprile 1986 n.131, art.55
Riferimento normativo richiamato nell'avviso/ruolo per il computo degli interessi sulle maggiori imposte; la decisione sottolinea che il tasso e i termini sono predeterminati e pertanto il calcolo si risolve in un'operazione matematica non richiedente dettagli temporali in cartella.
D.M. 21 maggio 2009, art.6 comma 2
Richiamato nell'atto per il calcolo degli interessi in combinazione con l'art.55 DPR 131/86; il giudice ritiene che la determinazione del saggio e dei periodi sia sufficientemente predeterminata.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471, art.13
Prevede la sanzione del 30% per omesso/tardivo versamento; la sentenza conferma l'applicabilità di tale sanzione anche ai pagamenti previsti nella riscossione frazionata o provvisoria in pendenza di giudizio, secondo orientamento della Cassazione.
L. 7 agosto 1990 n.241, art.3
Richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi; il giudice ha rilevato che, nella materia della cartella, il difetto di motivazione è sanabile se il contribuente ha avuto conoscenza dei presupposti e non prova un concreto pregiudizio.
Legge 27 luglio 2000 n.212, art.7
Norma sul diritto di difesa e motivazione degli atti tributari; il giudice ha richiamato la giurisprudenza che richiede alla parte che deduca vizio di motivazione di dimostrare il pregiudizio subito.
DM 2 agosto 1969, art.6
Criteri per la determinazione della 'superficie utile' ai fini della qualificazione dell'abitazione come 'di lusso'; la sentenza ha ritenuto corretto includere lo spessore dei muri nel calcolo, conformemente all'interpretazione giurisprudenziale richiamata.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. ord. n.8149/2019; Cass. n.33595/2019; Cass. ord. 23784/2017)
Ordinanze e sentenze della Cassazione utilizzate per affermare che il tasso di interesse e i limiti temporali sono conoscibili ex lege e che la mancata indicazione analitica degli interessi in cartella non inficia automaticamente la validità dell'atto quando il calcolo sia verificabile; inoltre chiariscono l'applicabilità delle sanzioni in casi di riscossione parziale/provvisoria.
Massime di principio
- La cartella di pagamento è adeguatamente motivata in punto interessi anche se non riporta l'analitico dettaglio periodo per periodo quando il tasso applicabile e i termini per il calcolo sono predeterminati dalla legge e il calcolo risulta verificabile ex post; il contribuente che invoca vizio di motivazione deve dimostrare il concreto pregiudizio.
- In presenza di una sentenza di secondo grado che decide sul merito, l'Amministrazione può emettere ruolo e procedere alla riscossione in esecuzione provvisoria ai sensi dell'art.68 D.Lgs.546/1992: ciò legittima la riscossione dell'ammontare determinato dalla CTR anche se precedenti cartelle connesse a giudizi di primo grado erano state sgravate, poiché si applicano norme diverse a fattispecie diverse.
- La sanzione prevista dall'art.13 D.Lgs.471/1997 (30%) per omesso o tardivo versamento si applica anche ai pagamenti dovuti per la riscossione frazionata o provvisoria in pendenza di giudizio e può essere iscritta in cartella in esecuzione provvisoria, conformemente all'orientamento della Cassazione.
- La quantificazione dell'IVA e la qualificazione dell'immobile quale 'di lusso' si impartiscono secondo i criteri del DM 2/8/1969 (art.6): in mancanza di elementi di incertezza la misura della superficie utile può includere lo spessore dei muri perimetrali.
- La precedente totale cancellazione o sgravio di una cartella non impedisce, di per sé, la nuova iscrizione a ruolo o la riscossione se sussistono diverse basi giuridiche o decisioni favorevoli dell'Amministrazione/Giudice di grado superiore; è importante distinguere le diverse vicende esecutive e i relativi presupposti normativi.
- Se il contribuente contesta il calcolo degli interessi o la composizione del ruolo, deve allegare elementi atti a mettere in luce l'errore concreto nel calcolo: la mera assenza di un dettaglio analitico non è sufficiente quando il computo è determinabile per via matematica e normativa.
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