Cassazione Civile, Ordinanza n. 11757/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il ricalcolo del trattamento retributivo dovuto per le ferie, includendovi alcune voci previste dalla contrattazione collettiva del gruppo ferroviario: indennità di utilizzazione professionale giornaliera, indennità per assenza dalla residenza, indennità scorte vetture eccedenti e premio scoperta irregolarità. Il tribunale aveva dichiarato la nullità della clausola dei contratti aziendali 2012 e 2016 che limitava l’indennità di utilizzazione professionale giornaliera nelle ferie a un importo fisso di 4,50 euro, nonché l’inapplicabilità della clausola dei CCNL mobilità-area attività ferroviarie che escludeva l’indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione feriale, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. La corte d’appello ha rigettato l’appello della società. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., sostenendo che le clausole collettive non sarebbero nulle perché conformi alla disciplina interna e unionale sulla retribuzione delle ferie; 2) violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che le indennità escluse o limitate dalla contrattazione avrebbero natura risarcitoria, indennitaria o occasionale e quindi non dovrebbero incidere sul trattamento feriale; 3) in via subordinata, violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c. e di norme sul regime di stabilità del rapporto, per contestare che nei rapporti a tempo indeterminato la prescrizione dei crediti di lavoro decorra dalla cessazione del rapporto. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi congiuntamente e li ha ritenuti infondati, richiamando una serie di precedenti conformi intervenuti in controversie analoghe, e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della corte d’appello che, a sua volta, aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole al lavoratore sul ricalcolo della retribuzione feriale e sulla nullità/inapplicabilità delle clausole collettive limitative. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controparte, e ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. oltre all’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sul rinvio integrale ai precedenti nomofilattici della Corte in contenziosi sovrapponibili, secondo i quali i motivi dedotti non meritano accoglimento.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la nullità delle clausole collettive; la Corte non accoglie la tesi e rinvia ai precedenti che hanno già escluso la validità delle limitazioni in contrasto con la disciplina sulle ferie retribuite.
Invocato insieme all’art. 1418 c.c. per sostenere la non nullità delle clausole; la censura è ritenuta infondata alla luce dei precedenti conformi.
Richiamato per sostenere una diversa interpretazione delle clausole collettive; la Corte non aderisce, ritenendo infondata la qualificazione proposta dalla ricorrente.
Invocato sul decorso della prescrizione dei crediti di lavoro; la censura è respinta in quanto contrastante con l’orientamento già consolidato.
Richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti periodici di lavoro; la Corte conferma l’impostazione già accolta nei precedenti.
art. 36 Cost.
Richiamato quale parametro interno sulla retribuzione delle ferie; la Corte, aderendo alla propria giurisprudenza, ne esclude un’interpretazione che consenta le limitazioni collettive contestate.
Richiamato come norma sulla retribuzione e fruizione delle ferie; la Corte conferma l’orientamento che impone di includere nella retribuzione feriale le voci aventi natura retributiva.
Richiamato quale disciplina delle ferie annuali retribuite; la Corte rinvia ai precedenti che ne danno applicazione coerente con la tutela piena della retribuzione feriale.
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
Parametrato dalla ricorrente per contestare la nullità delle clausole; la Corte richiama la giurisprudenza unionale e nazionale già consolidata, che esclude la comprimibilità della retribuzione di ferie rispetto a componenti retributive rilevanti.
Richiamato nel motivo subordinato sul regime di stabilità del rapporto a tempo indeterminato e sulla prescrizione; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato insieme all’art. 3 d.lgs. n. 81/2015 nel motivo subordinato sulla stabilità del rapporto; la Corte lo considera nel quadro del precedente orientamento sfavorevole alla ricorrente.
come modificato dall'art. 1, comma 42, L. n. 92/2012
Richiamato per contestare l’assenza di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, dunque, il dies a quo della prescrizione; la Corte respinge la censura aderendo ai precedenti conformi.
Usato per la definizione anticipata del ricorso; la Corte decide in coerenza con la proposta di rigetto.
Richiamato per il rinvio ai precedenti della Corte senza ripetizione integrale della motivazione.
Applicato per la condanna del ricorrente alla somma equitativa in favore della controparte e alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, in ragione dell’esito conforme alla proposta di definizione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
La Corte richiama l’interpretazione già data dalla giurisprudenza, secondo cui la retribuzione delle ferie non può essere compressa da clausole collettive che escludano voci retributive rilevanti.
Massime di principio
- Le clausole della contrattazione collettiva che incidono sulla retribuzione delle ferie sono nulle o inapplicabili quando escludano componenti aventi natura retributiva rilevante rispetto al periodo feriale, in contrasto con i principi interni e unionali sulla ferie annuali retribuite.
- Nella determinazione della retribuzione dovuta durante le ferie occorre distinguere le voci meramente occasionali o risarcitorie da quelle che, per struttura e funzione, integrano normale corrispettivo della prestazione; solo queste ultime devono essere considerate nel trattamento feriale.
- Quando sulla stessa questione si è formato un orientamento nomofilattico consolidato, il ricorso che ne riproponga motivi sovrapponibili deve essere respinto se non offre ragioni idonee a giustificare un mutamento di indirizzo.
- In tema di prescrizione dei crediti di lavoro, la decorrenza del termine va valutata alla luce del regime di stabilità del rapporto così come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità; la censura che si ponga in contrasto con tale orientamento consolidato è infondata.
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