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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23061 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (in generale) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Accettazione con beneficio di inventario - Esclusione della responsabilità dell'erede "ultra vires" - Proposizione dell'eccezione in sede di riscossione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 676.717,11 relativa all'imposta di registro prenotata a debito su una sentenza penale di condanna pronunciata nei confronti del padre. Ha dedotto vizi della procedura di recupero, tardività e prescrizione della pretesa, nonché la propria responsabilità limitata quale erede che avrebbe accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Tale beneficio avrebbe impedito la responsabilità dell'erede oltre il valore dei beni ereditari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'invito al pagamento notificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 costituisce l'atto di liquidazione dell'imposta e deve essere impugnato autonomamente, mentre la successiva cartella ha funzione meramente esattoriale. Poiché l'invito era stato validamente notificato e non era stato impugnato, la pretesa tributaria è divenuta definitiva e non era più possibile contestare, nel giudizio contro la cartella, né i vizi dell'invito né la limitazione di responsabilità derivante dall'accettazione con beneficio d'inventario. La Corte ha inoltre ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione, non il termine triennale di decadenza, e ha considerato tempestiva la cartella. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 212 e 213

    Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio chiede la notifica dell'invito al pagamento

    L'invito al pagamento è l'atto con cui l'imposta prenotata a debito viene liquidata e definitivamente determinata; la cartella successiva serve alla riscossione e non sostituisce l'impugnazione dell'invito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 57

    Gli atti tributari che comunicano una pretesa definita e autonomamente lesiva devono essere impugnati nei termini; le questioni relative all'atto presupposto non possono essere recuperate impugnando soltanto l'atto successivo, salvo i casi previsti dalla legge.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78

    Il termine triennale di decadenza previsto per la registrazione non è compatibile con la riscossione dell'imposta di registro prenotata a debito su atti giudiziari; per tale fattispecie opera il termine decennale di prescrizione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Il termine per la notifica della cartella decorre dall'invito al pagamento e dalla scadenza del termine concesso per adempiere, poiché è l'invito a rendere il tributo definitivamente accertato.

  • Codice civile, artt. 2935 e 490

    I termini decorrono dal momento in cui il diritto può essere esercitato; l'accettazione con beneficio d'inventario limita la responsabilità dell'erede al valore dei beni ereditati, ma tale limite deve essere fatto valere contro l'atto impositivo che pretende il pagamento integrale.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione notifica un atto che determina in modo definitivo la pretesa tributaria, tale atto deve essere impugnato direttamente, anche se non è formalmente denominato avviso di accertamento o di liquidazione.
  • L'impugnazione della cartella di pagamento non consente, di regola, di contestare vizi propri dell'atto impositivo presupposto già notificato e non impugnato: l'atto diventa definitivo.
  • L'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario deve contestare l'imputazione integrale del debito nell'avviso di accertamento o liquidazione; non può attendere la riscossione o l'esecuzione per far valere la responsabilità limitata.
  • Nel caso di imposte prenotate a debito su provvedimenti giudiziari, la decorrenza dei termini va valutata secondo la speciale procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, collegata alla definitività del provvedimento e alla successiva notifica dell'invito al pagamento.
  • La validità della notifica di un atto presupposto deve essere contestata specificamente, indicando i vizi della notificazione o della motivazione; una contestazione generica può non essere sufficiente.

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